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Covid-19, superamento della fase emergenziale: ecco le novità dal 1° aprile

Il decreto-legge Covid per il superamento della fase emergenziale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le misure entreranno in vigore a partire dal primo aprile 2022. Ecco le principali novità in materia:

Isolamento e autosorveglianza

Dal 1° aprile, a chi ha avuto contatti con soggetti positivi viene applicato il regime dell’autosorveglianza: ciò consiste nell’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il soggetto positivo al Sars-Cov-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi o al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Alle persone risultate positive si applica il regime di isolamento: a loro è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione fino all’accertamento della guarigione. Tale accertamento viene stabilito dalla negatività ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati e abilitati.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2:

1) per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di traporto:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

2) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie;

3) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso (con esclusione delle abitazioni private) è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Fino al 30 aprile 2022 sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche. Le disposizioni si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Graduale eliminazione del green pass base

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • mense e catering;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti alloggiati;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • colloqui in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto;
  • chi accede alle strutture della formazione scolastica e formativa, fatta eccezione degli studenti;

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale ai soli soggetti muniti di green pass base, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, è stato prorogato fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di possesso e di esibizione del green pass base per l’accesso di tutti i lavorati, compresi gli over 50. Resta fino al 15 giugno 2022 l’obbligo di vaccinazione per gli over 50.

Graduale eliminazione del green pass rafforzato

Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Obblighi vaccinali 

Fino al 31 dicembre 2022 è fatto obbligo di vaccinazione agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, oltre ai lavoratori impegnati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio-sanitarie.

Fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale si applica alle seguenti categorie:

  • personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
  • personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
  • personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali
    delle regioni a statuto speciale.

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione
a manifestazioni sportive.

  • Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
  • Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

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