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CREDITO: AMPLIATA E SEMPLIFICATA LA NUOVA SABATINI

Il ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, ha firmato il decreto che apporta modifiche alla Legge che fornisce agevolazioni per gli acquisti di beni strumentali. Come si applica all’autotrasporto e alla logistica? In attesa della pubblicazione sulla GU, che dovrebbe avvenire entro il 10 marzo 2016, il ministero per lo Sviluppo Economico ha pubblicato sul suo sito web il testo del decreto che attua le modifiche alla Nuova Sabatini, varata nel 2015, che offre benefici alle piccole e medie imprese che investono in beni strumentali.

Una prima innovazione consente di applicare la Nuova Sabatini anche agli acquisiti svolti tramite finanziamenti erogati da banche o società di leasing, a valere su una provvista diversa dal plafond della Cassa Depositi e Prestiti. Le banche e le società di leasing che useranno la doppia provvista dovranno informare i clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di finanziamento che presenta le condizioni più favorevoli.
Inoltre, il decreto riduce i tempi di concessione dei contributi e introduce una semplificazione delle procedure e della documentazione da presentare per ottenere il beneficio. L’avvio delle nuove procedure sarà determinato da una specifica circolare ministeriale, che probabilmente sarà emanata il 2 maggio.

Nel settore dei trasporti, il decreto stabilisce che “le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti rientrante nelle tipologie di cui al comma 3”. Tale comma stabilisce che “Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatto salvo quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11 del presente articolo, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli aiuti agli investimenti e all’occupazione alle PMI a:

a) creazione di un nuovo stabilimento;
b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    1) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
    2) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
    3) l’operazione avviene a condizioni di mercato”.

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