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AGENTI DI COMMERCIO, PROROGA AL 30 SETTEMBRE 2013 DELL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO AL RI/REA

Prorogato al 30 settembre 2013 il termine per due importanti adempimenti legati alle attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio e spedizioniere.

I decreti del Ministero dello Sviluppo Economico* (entrati in vigore il 12 maggio 2012) che hanno soppresso i ruoli mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri, hanno anche stabilito che le imprese che svolgono l’attività di mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio e spedizione e le persone fisiche iscritte nei rispettivi ruoli soppressi, ma che non svolgono l’attività, devono provvedere a depositare al Registro Imprese, entro il 30 settembre2013**, le seguenti comunicazioni/denunce:

  1. I soggetti persone fisiche che risultano iscritti nei rispettivi ruoli ma non svolgono attualmente attività di mediazione o di agenzia e rappresentanza possono iscriversi entro il 30 settembre 2013 nell’apposita sezione REA al fine di mantenere nel tempo il requisito professionale (tale adempimento non riguarda gli spedizionieri). n caso di mancata iscrizione entro il termine indicato non sarà più possibile iscriversi nell’apposita sezione, tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituirà requisito professionale per iniziare l’attività nei 4 anni (mediatori) o nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti) successivi all’entrata in vigore dei decreti. uesta denuncia deve essere obbligatoriamente firmata digitalmente dalla ‘persona fisica’ che chiede l’iscrizione nella sezione del REA ed inviata con modalità telematica.
  1. I soggetti, persone fisiche e società, iscritti nei ruoli mediatori, agenti e rappresentanti ed elenco spedizionieri che hanno avviato la relativa attività (e quindi sono iscritti e attivi anche al Registro Imprese) devono comunicare entro il 30 settembre 2013 al Registro imprese i dati aggiornati delle sedi ed unità locali e dei soggetti abilitati che svolgono l’attività per conto dell’impresa. 
    La mancata comunicazione entro tale termine comporta l’inibizione dell’attività.
    La comunicazione deve essere inviata con modalità telematica e può essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato, dal procuratore speciale munito di apposita procura o dal commercialista/esperto contabile appositamente incaricato al deposito dall’obbligato.

N.B.: Per le sole pratiche di aggiornamento non è  necessaria la firma digitale dei titolari o legali rappresentanti in quanto ci si può avvalere di un intermediario cui è stata conferita procura speciale.

* decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13/1/2012
** il precedente termine del 12 maggio è stato prorogato al 30 settembre 2013 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

[riduzione dal sito web della Camera di Commercio di Milano]

Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo