Home Notizie MALATTIE TABELLATE INAIL: NUOVO ELENCO IN VIGORE DAL 22 LUGLIO 2008

MALATTIE TABELLATE INAIL: NUOVO ELENCO IN VIGORE DAL 22 LUGLIO 2008

Il Ministero del Lavoro, recependo le indicazioni della apposita Commissione istituita ai sensi dell’art. 10 del D. lgs n. 38/2000, con DM 9 aprile 2008, ha emanato l’elenco aggiornato delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, individuando, in tal modo, il nuovo elenco delle cosiddette malattie tabellate.

Il DM, che è stato pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21 luglio u.s., per espressa previsione della medesima norma, è entrato in vigore il 22/07/2008 ha sostituito integralmente le tabelle del D.P.R. n. 336/1994[1], fino a quel momento in uso, e contemporaneamente ha introdotto la cadenza annuale per l’aggiornamento dell’elenco stesso.

Tale previsione risponde al duplice fine di renderlo coerente all’elenco delle malattie soggette a denuncia obbligatoria secondo l’art 139 del T.U. n. 1124/65[2], e quanto più possibile aderente alle continue trasformazioni dei processi lavorativi e all’evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche delle patologie dell’ambito lavorativo.

Caratteristiche delle tabelle

Come in quelle previgenti, le nuove tabelle sono distinte per il settore industria e per il settore agricolo, e sono articolate in gruppi di malattie: 85 per il primo settore e 24 per l’altro.

Fra le novità del nuovo elenco possiamo annoverare il fatto che, ora, tutte le patologie sono codificate secondo la specifica internazionale ICD-10 e, per molte di esse in precedenza definite genericamente come “malattia da…”, viene data una definizione nosologica precisa che, fatto molto importante, ne agevola la presunzione legale di origine (cd nesso eziologico), sollevando il lavoratore dall’onere della prova.

Gioverà ricordare che la presunzione legale di origine si sostanzia sui seguenti elementi:

  • esistenza della malattia;
  • denuncia della malattia entro il periodo massimo indennizzabile, di cui dirà oltre;
  • adibizione non sporadica od occasionale alla mansione o alla lavorazione che espongono all’agente patogeno indicato nelle tabelle, sia in forma diretta che di rischio ambientale.

È interessante riscontrare come proprio la novità delle specifiche nosologiche introdotte non mancherà di avere ricadute pratiche positive per il gruppo delle malattie muscolo-scheletriche, inserito per la prima volta, e per il gruppo delle ipoacusie da rumore, ampliato nel numero di lavorazioni che ne determinano l’insorgenza.

Le tabelle riportano, infine, su specifica colonna, il “periodo massimo indennizzabile” attribuito ad ogni singola malattia e con riferimento alla data di cessazione della lavorazione scatenante.

Questo parametro temporale misurato in mesi o anni[3], e che per alcune malattie risulta variato (in aumento o in diminuzione) rispetto alle precedenti tabelle, stabilisce il periodo massimo entro cui viene attribuita la presunzione legale di origine, dopo l’abbandono della lavorazione morbigena. Decorso inoperosamente tale termine, il lavoratore potrà ancora richiedere il riconoscimento della malattia professionale, ma sarà suo onere provarne il nesso eziologico[4].

Conseguenze operative

Con circolare n 47 del 24 luglio u.s., l’INAIL ha fornito alle proprie sedi le indicazioni operative conseguenti alla pubblicazione del nuovo elenco delle malattie professionali, specificando che potranno beneficiare del nuovo sistema tabellare non solo le nuove denunce, ma anche tutti i casi che risultavano in trattazione (o in contenzioso amministrativo o legale) alla data del 22 luglio 2008. In sostanza l’Istituto intende applicare il principio generale di miglior favore per il lavoratore nelle seguenti fattispecie:

  • casi in istruttoria per le quali non è stato emesso alcun provvedimento;
  • casi di opposizione ex art. 104 T.U., a seguito di provvedimento negativo sulla domanda presentata dal lavoratore;
  • casi in contenzioso giudiziario pendente: le Avvocature locali dovranno valutare l’opportunità di abbandonare la causa, sollecitando direttamente il riesame alle sedi (autotutela) e riconoscendo la malattia.

Risultano esclusi solo i casi già definiti con sentenza passata in giudicato o quelli caduti in prescrizione[5]. La stessa nota ribadisce che, laddove il lavoratore si sia attivato con la richiesta di riconoscimento di malattia professionale tabellata entro il periodo massimo indennizzabile, l’Istituto potrà negare la presunzione legale d’origine “…solo ed esclusivamente dimostrando che:”

  • il lavoratore è stato addetto in maniera sporadica od occasionale alla mansione o alla lavorazione gabellata, ove specificatamente indicate;
  • il lavoratore è stato concretamente esposto all’agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente a cagionare la patologia;
  • la malattia è riconducibile ad altra causa di origine extra-lavorativa.

Su quest’ultimo punto si segnala la presenza di una linea giurisprudenziale piuttosto costante che riconosce l’indennizzabilità della malattia professionale anche in presenza di origini multifattoriali o di concause extra-lavorative, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci da sole di produrre la patologia riscontrata[6].

Il riconoscimento della malattia professionale, qualora sia vincolato dall’onere di prova incombente sul lavoratore, è tutt’altro che piano ed agevole in quanto, oltre ai dati quantitativi e qualitativi di esposizione al fattore di rischio (o morbigeno), va prodotta idonea documentazione medica e scientifica in grado di corroborare (anche se in termini di probabilità) il riconoscimento del nesso eziologico.

Possono soccorrere, in questo caso, le tabelle delle malattie professionali soggette a denuncia obbligatoria prevista dall’art. 139 del T.U.[7], nelle quali la stessa Commissione ministeriale citata in premessa esprime una valutazione probabilistica (elevata, limitata o anche solo possibile) sulla origine lavorativa della varie patologie.

L’INAIL stesso, conscio delle reali (e, sovente, insormontabili difficoltà) in capo al lavoratore che deve provare il nesso eziologico della malattia, in tempi non remoti ha rimarcato un proprio ruolo non più e non solo “attendista”, invitando le proprie sedi a garantire una sorta di percorso collaborativo con l’assicurato.

Si richiama, al riguardo, quanto indicato dalla circolare INAIL n. 80 del 30/11/1997, ed in particolare:

  • l’assicurato è tenuto a produrre tutta la documentazione ragionevolmente acquisibile sia sulle condizioni di rischio sia sull’esistenza della malattia;
  • quando tale documentazione sia giudicata insufficiente ma agevolmente integrabile dallo stesso assicurato, questi dovrà essere invitato a presentare nuovi elementi di giudizio con l’indicazione del tipo di prove richiesto e, ove possibile, delle modalità di reperimento;
  • in ogni caso l’Istituto deve utilizzare tutti gli atti già in suo possesso, acquisire d’ufficio indagini che risultino altrove effettuate, integrare i dati conoscitivi sul rischio con proprie indagini ispettive o, per i profili più strettamente tecnici, delle CON.T.A.R.P.;
  • quando l’area sanitaria, sulla base della documentazione medica presentata dall’assicurato, esprime una prima valutazione di “sospetta” malattia professionale, tutti gli ulteriori esami clinico-specialistici e strumentali necessari per l’approfondimento del nesso eziologico devono essere svolti a cura ed a carico dell’Istituto; e ciò soprattutto nei casi in cui la complessità delle indagini e le difficoltà interpretative a fini medico-legali obbligherebbero comunque ad una ripetizione degli esami, con inutile duplicazione dell’impegno anche finanziario.
 
 
 

[1] Antecedentemente al D.P.R. 336/1994, era vigente il D.P.R. n. 482/1975 che aveva già aggiornato le tabelle delle malattie professionali contenute negli allegati 4 (settore industria) e 5 (settore agricoltura) del T.U. n.1124/65.

[2] Cfr DM 14/01/2008, commentato in Artigianews di aprile 2008.

[3] Per le neoplasie il periodo massimo indennizzabile è illimitato.

[4] Sentenze della Corte Costituzionale n. 179/98 e n. 306/98.

[5] La prescrizione per l’ottenimento delle prestazioni connesse alla malattia professionale è triennale (art. n. 112 T.U.), ed è sospesa per il periodo di durata dell’iter amministrativo: 150 giorni, o 210 in caso di opposizione.

Il dies a quo da cui inizia la prescrizione, è individuabile come segue:

– dal giorno della manifestazione della malattia,

– dal primo giorno di completa astensione dal lavoro,

– dal giorno di consolidamento dei postumi in misura indennizzabile,

– dal giorno di presentazione all’Inail della denuncia con il certificato medico,

– dal giorno in cui l’assicurato ha avuto cognizione di essere affetto da una malattia di probabile origine professionale, con danno indennizzabile in rendita.

[6] Il principio affermato dalla Corte di Cassazione (vedi, per tutte, le sentenze n. 6722/2003 e n. 8165/2001) fa costantemente riferimento all’equivalenza delle condizioni previsto dall’art 41 del Codice Penale, secondo il quale eventuali stati morbosi preesistenti non assumono efficacia causale, neppure parziale, qualora sia successivamente intervenuta una causa (lavorativa, in questo caso) da sola sufficiente a determinare l’evento.

[7] Vedi nota 2.
Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo