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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: L. N. 247/2007

Lo scorso 8 aprile si è tenuto, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, un incontro tra le Organizzazioni datoriali ed i Direttori Generali delle Direzioni della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell’Attività Ispettiva, riguardante le problematiche interpretative ed applicative relative alla disciplina dei contratti a tempo determinato, come modificata La precedente circolare ministeriale riguardante le novità introdotte dalla L. n. 247/2007 a proposito di contratti a tempo parziale, intermittenti e somministrazione a tempo indeterminato (cfr. circolare confederale prot. n. 319 del 26 marzo scorso), rinviava per i contratti a termine a successivi chiarimenti “in considerazione della delicatezza delle questioni da affrontare”. In vista, dunque, della predisposizione della circolare ministeriale in materia di contratti a termine, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno un confronto con le parti sociali su alcuni aspetti che dovrebbero essere oggetto di indicazioni e chiarimenti ministeriali. In estrema sintesi, si riportano le maggiori novità introdotte dalla L. n. 247/2007.

La nuova disciplina dei contratti a termine, introdotta dalla L. n. 247/2007, ha stabilito quale regola generale (comma 4 bis dell’art. 5) che la successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore per mansioni equivalenti non può superare il limite massimo di 36 mesi.
Nel caso di raggiungimento del limite dei 36 mesi, qualora il rapporto si protrae oltre il 20° giorno dalla scadenza prevista (vedi oltre punto 2 “periodo cuscinetto di 20 giorni”) opera la conversione a tempo indeterminato.

Lo stesso comma 4 bis prevede una deroga: qualora il rapporto abbia raggiunto ma non superato il termine di 36 mesi può essere stipulato un ulteriore contratto a termine, per una sola volta, a condizione che tale stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro con l’assistenza del sindacato (vedi oltre punto 5 “ulteriore contratto da convalidare presso la DPL).

Dal punto di vista applicativo, la nuova normativa prevede un periodo transitorio.

In particolare, in fase di prima applicazione, l’art. 43 della L. n. 247/2007 stabilisce che:

1. i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo;

2. il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data.

Sul punto, la suddetta riunione ha consentito di conoscere l’orientamento interpretativo che il Ministero intende adottare nell’applicazione della disposizione in esame. A parere del Ministero le lettere a) e b) dell’art. 43 debbono essere considerate ed interpretate in stretto legame. Ciò comporta che se la lettera a) espressamente richiama i contratti in corso al 1° gennaio 2008, la lett. b) si riferisce ai contratti non in corso al 1° gennaio 2008, pur non richiamandoli espressamente.

Tale impostazione comporta che solo per i contratti di cui alla lett. b) (non in corso al 1° gennaio 2008) la nuova disciplina troverà applicazione decorsi 15 mesi dal 1° gennaio 2008 (vale a dire 1° aprile 2009). Per i contratti in corso al 1° gennaio 2008 trova, invece, applicazione il principio di prosecuzione fino a naturale scadenza, anche in deroga al limite temporale dei 36 mesi ma, nel caso di successione del contratto in corso al 1° gennaio (es. rinnovo), il superamento del limite dei 36 mesi è immediatamente computabile al fine di verificare il raggiungimento del limite temporale dei 36 mesi. In sintesi, quindi, secondo l’orientamento interpretativo ministeriale, in caso di successione non sarebbe applicabile la moratoria dei 15 mesi di cui alla lett. b) e, di conseguenza, i periodi lavorati prima e dopo il 1° gennaio 2008 sono immediatamente computabili al fine di verificare il raggiungimento del limite temporale dei 36 mesi. Conseguentemente, nel caso in cui il rapporto abbia raggiunto ma non superato il termine di 36 mesi, dunque, sarebbe possibile stipulare solamente l’ulteriore contratto con la procedura della convalida assistita.

Confartigianato, congiuntamente alle altre organizzazioni dell’artigianato e del commercio, ha espresso perplessità rispetto ad una interpretazione estremamente complessa e restrittiva dell’applicazione del regime transitorio dei 15 mesi ai soli contratti non in corso al 1° gennaio 2008.

Il Ministero, pur riservandosi di effettuare una verifica interna sul punto con il proprio Ufficio legislativo, ha ribadito che tale orientamento interpretativo corrisponde non solo al tenore e ma anche alla ratio della norma. Nel corso della riunione sono stati affrontati anche i seguenti ulteriori aspetti interpretativi/applicativi

1. Campo di applicazione dell’art. 5, comma 4 bis

Il Ministero ha condiviso che il nuovo regime temporale si applica esclusivamente ai contratti a termine di cui al D.lgs. n. 368/2001 con l’esclusione dei contratti di inserimento e dei contratti a termine stipulati con lavoratori in mobilità.

2. Periodo “cuscinetto” di 20 giorni (art. 5, comma 2)

Il Ministero ha condiviso che la violazione del periodo massimo di 36 mesi comporta la trasformazione del contratto decorso l’ulteriore periodo di 20 giorni previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Il “mantenimento” di questo periodo cuscinetto, come ammesso dallo stesso Ministero, consente di superare le eccessive rigidità legate alla mera sommatoria dei periodi contrattuali interessati dal computo.

3. Definizione di mansioni equivalenti (art. 5, comma 4 bis)

Il Ministero del Lavoro ha condiviso che la definizione di “mansioni equivalenti” sia quella corrispondente agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti. Tale orientamento considera la compresenza di due elementi: uno di carattere oggettivo, dato dalla inclusione delle mansioni in un medesimo livello di inquadramento e uno di carattere soggettivo, dato dal rispetto della professionalità acquisita dal lavoratore (che non può essere danneggiata).

4. Definizione di mansioni già espletate (art. 5, comma 4 quater)

Il Ministero del Lavoro ha condiviso che la definizione di “mansioni già espletate” non corrisponde alla definizione di “mansioni equivalenti”. Per trovare applicazione il diritto di precedenza di cui al comma 4 quater deve trattarsi delle stesse mansioni svolte.

5. Ulteriore contratto da convalidare presso la DPL

Il Ministero ha condiviso che in sede di deroga assistita dell’ulteriore contratto presso la DPL, la convalida riguarda esclusivamente la volontà del lavoratore e non anche la sussistenza delle condizioni di legge, per la quale invece opera l’istituto della certificazione del contratto. Ad oggi, la procedura di convalida non è ancora attivabile in quanto non sono stati ancora definiti gli avvisi comuni che, come stabilito dalla normativa, dovranno indicare la durata massima dell’ulteriore contratto.

6. Conciliazione tra vecchi e nuovi diritti di precedenza

La conciliazione/integrazione tra il diritto di precedenza individuato dalla L. n. 247/2007 ed i precedenti diritti di precedenza di fonte contrattuale, è di competenza della contrattazione collettiva. La riunione si è conclusa con l’impegno del Ministero del Lavoro di convocare una ulteriore riunione le organizzazioni datoriali non appena predisposta la bozza di circolare.

Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo