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AUTOTRASPORTO: ORARIO DI LAVORO, MODIFICATO IL CCNL

In allegato trasmettiamo l’accordo sottoscritto con Fil-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti in data 3 aprile 2008 – ratificato dal Direttivo della Confartigianato Trasporti in data 12 aprile u.s. -, con il quale sono stati armonizzati gli articoli 11 e 11 bis del vigente CCNL alle nuove regole introdotte dal D.L.gvo n. 234/2007, che ha recepito la Direttiva europea n. 15/2002 in materia di orario di lavoro degli autisti.
Come è noto, in base al suddetto decreto l’orario di lavoro degli autisti non può superare complessivamente (tra lavoro ordinario e straordinario) le 48 ore settimanali di media nell’arco di 4 mesi e le 60 ore nella singola settimana, fatti salvi i limiti più ampi previsti dalla contrattazione collettiva. Utilizzando la facoltà concessa dal decreto il nuovo accordo ha previsto per gli autisti discontinui uno speciale regime di orario la cui applicazione, così come era stato a suo tempo convenuto nell’Avviso Comune per il recepimento della Direttiva europea, è comunque subordinata alla stipula di un accordo sindacale. In virtù di tale regime speciale la durata media settimanale della prestazione lavorativa su un periodo di 6 mesi potrà essere estesa fino a 58 ore settimanali (compreso lo straordinario) con punte massime di 61 ore settimanali.

Nessuna modifica ha subito il limite di orario ordinario del personale in questione che resta fissato a 47 ore settimanali. In assenza di accordo sindacale, anche la prestazione complessiva del lavoratore discontinuo, al pari di quella di qualsiasi altro autista normale, dovrà essere contenuta entro i limiti generali (48 ore medie). 
Nonostante l’iniziale opposizione da parte del Sindacato, che chiedeva, quale unico livello di sottoscrizione degli accordi in questione, quello aziendale (azienda e rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori), la ferma presa di posizione della Confartigianato ha portato all’inserimento nell’accordo di una deroga per le imprese che occupano fino a 8 dipendenti, contenuta nella Nota a verbale in calce all’art. 11-bis, la quale stabilisce che “Per le aziende che occupano fino a 8 dipendenti gli accordi di cui all’art. 11 e 11-bis possono essere stipulati dalle Associazioni cui aderiscono le imprese con le rappresentanze territoriali congiunte delle OO.SS firmatarie del presente CCNL. Tali accordi dovranno indicare il nominativo delle aziende cui gli accordi stessi si riferiscono”.

pdfOrario_lavoro_Autisti.pdf

Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo