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Decreto Energia – Nuove misure per il contenimento dei costi e l’efficientamento energetico

decreto energia

Con il recente Decreto Energia (n.17/2022), il Governo introduce misure per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale e alcune semplificazioni normative al fine di sviluppare ancor di più le energie rinnovabili.

Il Decreto Energia definisce inoltre gli interventi per:

  • incremento della produzione di gas dalle attuali concessioni e la vendita da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici) ai clienti finali industriali
  • l’ottimizzazione dello stoccaggio del gas
  • incentivi alla produzione di biocarburante sostenibile, sfruttando la riconversione delle raffinerie.

Ecco, in sintesi, le principali novità per gli utenti e per aziende o privati che avessero l’intenzione di effettuare investimenti per l’efficientamento energetico e la produzione di energia da fonte rinnovabile.

Proroga per il secondo trimestre 2022 di misure già in essere per calmierare l’aumento delle bollette come:
  1. l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze aziendali al 30 giugno 2022
  2. la riduzione dell’Iva al 5% e degli oneri generali per tutte le utenze gas
  3. il rafforzamento del bonus sociale per le famiglie con ISEE di circa 8.000 euro o di 20.000 (nel caso di famiglie numerose) per il secondo trimestre 2022
  4. il credito d’imposta per le imprese molto energivore (in media a alta tensione)
  5. viene inoltre introdotto un nuovo credito di imposta in favore delle imprese gasivore
Semplificazioni urbanistico-normative per l’istallazione di impianti fotovoltaici

L’ art. 9 del decreto dispone che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati.

L’istallazione degli impianti sugli edifici rimane definita alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-20 ottobre 2016 n. 125/CU, ma vengono eliminate le modalità per l’istallazione previste dal art. 11 comma 3 d.lgs. n. 11 del 2008.

Sono inclusi da questa semplificazione anche gli impianti che ricadono in aree o immobili del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), al di fuori di alcuni individuati come immobili o aree di notevole interesse pubblico.

Modello Unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW

Entro 60 giorni il Ministero della Transizione Energetica, con apposito decreto, stabilirà le modalità e le condizioni per l’estensione del Modello Unico semplificato per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici anche agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW.

Fino ad ora il Modello Unico era riservato solo agli impianti di potenza fino a 50 kw e con tale modello è possibile richiedere anche il ritiro dell’energia elettrica prodotta, da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici) e l’accesso ai meccanismi di valorizzazione dell’energia ceduta in rete.

Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

I procedimenti per l’adozione del provvedimento di VIA (valutazione di impatto ambientale) vengono inclusi nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee per cui l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio ma non vincolante.

Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso

Entro 60 giorni il Ministero Transizione Energetica con apposito decreto stabilirà le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia.

Verranno individuati i casi in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno.

Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI

Istituzione di un Fondo ad hoc di 267 milioni di euro, per promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l’autoconsumo per le piccole e medie imprese.

Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo