Home Alimentazione Emergenza Coronavirus – Nuovo decreto 19 del 25 marzo 2020

Emergenza Coronavirus – Nuovo decreto 19 del 25 marzo 2020

emergenza coronavirus decreto

Firmato il Decreto Legge 19 del 25 marzo 2020 con modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.

Nello specifico l’elenco dei codici ateco di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del nuovo decreto.

ULTERIORI ATTIVITÀ’ SOSPESE

  • Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 13.94
  • Fabbricazione di articoli in gomma 22.1
  • Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura 28.3
    Fabbricazione di macchine per |l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) 28.93
  • Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto 46.69.19
ULTERIORI ATTIVITÀ’ CONSENTITE
  • Fabbricazione di carta 17 (esclusi i codici: 17.23 e 17.24)
  • Fabbricazione di prodotti chimici 20 (esclusi i codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
  • Fabbricazione di articoli in materie plastiche 22.2 (esclusi i codici: 22.29.01 e 22.29.02)
  • Fabbricazione di vetro cavo 23.13
  • Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale 25.21
  • Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 25.92
  • Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici 27.2
  • Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio 28.29.30 
  • Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature 33 (esclusi i codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
  • Ingegneria civile 42 (esclusi i codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
  • Altri servizi di sostegno alle imprese 82.99.99 (relativamente alle attività di consegna a domicilio)
Ulteriori prescrizioni:
  1. le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  2. le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer- telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  3. le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

LEGGI IL TESTO Decreto Legge 19 del 25 marzo 2020

LEGGI IL TESTO DM-MiSE-25-03-20 di modifica dpcm 22.03.2020

 

 

Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo