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Fatturazione elettronica tra privati, primo obbligo per subappaltatori e distributori dal 1° luglio 2018

SUBAPPALTATORI

Come previsto dalla legge di Bilancio per il 2018 debutterà il 1° luglio la fatturazione elettronica per i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica. E con la circolare n. 8 del 30 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate ne ha chiarito le modalità per l’applicazione ribadendo che l’articolo 1, comma 917 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (cd. Legge di Bilancio) che anticipa l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica nei subappalti, «troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi». Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti.

Esemplificando: se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).

Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019). La circolare ricorda altresì che nelle fatture elettroniche dovranno essere indicati obbligatoriamente il codice identificativo della gara (Cig) e il codice unitario del progetto (Cup).

Sul tema l’Agenzia anticipa un successivo documento volto ad esaminare in maniera più dettagliata le specifiche problematiche del settore.

Al fine di evitare che l’obbligo di emettere fatture elettroniche comporti costi aggiuntivi per le piccole imprese, la Confartigianato, d’intesa con ANAEPA, aveva richiesto un rinvio dell’entrata in vigore della disposizione e la semplificazione degli adempimenti per l’emissione e la conservazione delle fatture. E’ stato proposto in alternativa un adeguato periodo di sperimentazione nella prima fase della fatturazione elettronica in cui non siano previste sanzioni e venga consentito il doppio regime di fatturazione su carta e in digitale.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

La decorrenza dell’adempimento dal 1° luglio prossimo riguarderà anche i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione, in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati degli impianti, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. Con successivi provvedimenti saranno gradualmente individuate le altre categorie di operatori che dovranno effettuare la comunicazione, fermo restando che il termine ultimo per l’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica è fissato al 1° gennaio 2020.

Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo