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“MILLEPROROGHE”, rassegna delle disposizioni riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro

Il decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 28 febbraio 2017, n. 49, S.O. n. 14/L,) contiene tre norme d’interesse per la salute e sicurezza sul lavoro:

  1. La prima, che interviene direttamente sul Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro, è la norma contenuta nell’art. 3, comma 2, “Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali”; essa riguarda l’articolo 53, comma 6 del decreto legislativo n. 81/2008 (concernente il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici nonché quello, già soppresso, degli infortuni). Per effetto del “Milleproroghe”, quandi l’obbligo di tenuta del registro degli esposti agli agenti cancerogeni e biologici permane in vigore nei 12 mesi successivi (originariamente 6 mesi) all’adozione del decreto sul SINP – Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione – di cui al decreto interministeriale 25 maggio 2016. Si precisa – per chiarezza – che tale ultimo provvedimento è entrato in vigore il 12 ottobre 2016.
  2. La seconda disposizione concerne invece la materia delle norme di prevenzione degli incendi: si tratta dei nuovi commi 11-ter e 11-quater dell’art. 5 “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno”. In particolare, all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: “entro il 7 ottobre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 7 ottobre 2017”: si tratta dell’esenzione dell’istanza preliminare in materia di antincendio. Il comma 11-quater interviene poi precisando che il differimento del termine di cui al comma 11-ter si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, Codice Prevenzione Incendi, tassativamente entro il 1º novembre 2017.  Viene riaperto, in sostanza, il termine per consentire l’adeguamento antincendio degli immobili delle nuove attività che non ricadevano in tale obbligo e che avevano tempo sino, appunto, al 7 ottobre 2016.
  3. Nel testo di conversione del “Milleproroghe” è contenuta anche una norma di differimento al 31/12/2017 dell’obbligo di formazione in materia di abilitazione all’uso di macchine agricole:

Articolo 3
[…]
2-ter.  Il  termine  per   l’entrata   in   vigore   dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in  attuazione  di quanto disposto dall’accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra  il  Governo, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  concernente l’individuazione  delle  attrezzature  di lavoro  per le  quali  e’ richiesta una specifica abilitazione  degli  operatori,  nonche’  le modalita’ per il riconoscimento  di  tale  abilitazione,  i  soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validita’ della formazione, pubblicato nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, e’ differito al 31 dicembre  2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati  i  corsi  di aggiornamento, di cui  al  punto 9.4 dell’Allegato  A  al  suddetto accordo del 22 febbraio 2012»

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