Prorogato al 16 maggio 2016 il termine per l’autocertificazione della non detenzione di apparecchi televisivi
La legge di stabilità per il 2016 ha istituito la presunzione legale in base alla quale la mera esistenza di un’utenza elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente. E’ possibile superare la presunzione di detenzione mediante la presentazione di un’autocertificazione, il cui termine di scadenza è stato recentemente prorogato, per l’anno in corso, al 16 maggio 2016.
Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo (art. 1 del R.D.L., n. 246/38) e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.
Con la Legge di stabilità 2016 (art. 1, c. da 152 a 159, L.208/15) sono state introdotte delle novità, che possono essere riepilogate come segue:
- presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
- ridotto a 100 euro (non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2016;
- per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone avviene mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Per tali soggetti, quindi, il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale;
- il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016;
- anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.
Con nota 9668 del 20 aprile 2016, il Ministero dello sviluppo economico ha definito cosa si intende per apparecchio televisivo, specificando l’esclusione del canone per computer, smartphone, tablet ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.
Si allega la circolare completa con tutte le sscadenze previste per comunicare l’eventuale non possesso dell’apparecchio televisivo e quindi evitare l’inserimento enlla bolletta elettrica del canone: