In data 6 aprile 2016 le Parti Sociali nazionali dell’edilizia hanno sottoscritto due accordi di regolamentazione del Fondo nazionale per l’APE concernenti il contributo minimo mensile di 35 euro, per ciascun lavoratore riportato in denuncia.
La Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) nel recepire tali accordi ha precisato che il contributo minimo mensile per la gestione APE, di 35 euro per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia (v. accordo OO.AA-OO.SS 10.2. 2016 di cui alla circ. ANAEPA n. 5 del 12.2 u.s.).
L’applicazione di tale nuovo minimo, decorre dal mese di maggio 2016 (versamenti di giugno) e, nel caso in cui il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione.
Le Casse Edili, deputate alla verifica del contributo, non dovranno applicare il contributo minimo nel caso di:
- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza del lavoratore di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).
Eventuali ulteriori indicazioni saranno fornite in tempo utile per la scadenza dei versamenti.