La Confartigianato Trasporti informa che a seguito di un interpello l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25/E del 18 Aprile 2016 ha riconosciuto che l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 non è dovuta sulle quietanze di pagamento, emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali relativi a violazioni al Codice della Strada.
Si allega la nota dell’Agenzia delle Entrate.