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LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N 5/12 SEMPLIFICAZIONI, NORME DI CARATTERE AMBIENTALE E PRONTUARIO DI TUTTE LE NOVITA’ INTRODOTTE

Si informa dell’approvazione all’interno della Legge di conversione del decreto legge 5/12 “Semplificazioni” di norme in materia ambientale. Ci riferiamo, in particolare, agli articoli 23 e 24 della Sezione IV (Semplificazioni in materia ambientale) ed all’articolo 28 della parte V (Semplificazioni in materia di agricoltura).

L’articolo 23 prevede l’introduzione di una “Autorizzazione unica in materia ambientale per le PMI”. Questo istituto costituisce una assoluta novità nel panorama legislativo italiano e rappresenta una istanza da tempo formulata dalla Confederazione che ha individuato, in un unico provvedimento autorizzativo, un modo per ottenere un maggior grado di semplificazione burocratica attraverso la reductio ad unum delle procedure autorizzative. Tale istituto dovrà implicare anche una riduzione degli oneri connessi e del tempo impiegato per ottenere i permessi.

L’autorizzazione unica non troverà applicazione laddove è prevista la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Si veda l’art. 29 del d.lgs. 152/06, che rimanda per l’individuazione della tipologia di impianti e attività assoggettate all’allegato VIII. Si tratta  di grandi impianti di tipo energetico, di produzione e trasformazioni di metalli, dei prodotti minerali e chimici nonché di impianti di gestione dei rifiuti.

Tra questi si annoverano alcuni impianti di smaltimento o recupero rifiuti, inceneritori, discariche. Obbligo di AIA anche per alcune tipologie di produzioni diverse – carta, tessili, pellami, alimentari, allevamenti, ecc. tutti di grandi dimensioni.

L’articolo in esame consiste in una delega al Governo al fine dell’emanazione, entro sei mesi dalla pubblicazione della Legge, di uno specifico regolamento redatto sulla base di una proposta dei Ministri dell’Ambiente, della Pubblica Amministrazione e dello Sviluppo economico. I criteri direttivi della proposta saranno:

  • la sostituzione di ogni comunicazione, notifica e autorizzazione;
  • il rilascio da parte di un unico ente;
  • la proporzionalità dell’adempimento rispetto alla dimensione di impresa, al settore di attività, alla tutela degli interessi pubblici nonché l’assenza di maggiori oneri nei confronti delle imprese.

Il regolamento così emanato prevedrà anche le relative abrogazioni degli adempimenti autorizzativi previsti dalle corrispondenti leggi incompatibili con l’istituzione della Autorizzazione unica ambientale. La Confederazione seguirà con particolare attenzione l’iter del regolamento – anche formulando proprie proposte – al fine di assicurare la maggiore estensione e la massima efficacia della semplificazione.        

 L’articolo 24 contiene una nutrita serie di disposizioni puntuali consistenti in modifiche di dettaglio del d.lgs. 152/06 che possono risultare di interesse per l’attività specifica; vi si ritrovano norme sulla posa in mare di cavi e condotte (art. 109); sulla spedizione transfrontaliera di rifiuti (art. 194; in questa fattispecie, di portata più generale, sembra venire adottata una procedura più stringente basata sulla garanzia che nel paese di destinazione vi siano requisiti analoghi a quelli adottati entro i confini comunitari); sulla rigenerazione degli oli usati (art. 216 bis); sugli pneumatici fuori uso (art. 228); sulle procedure per le bonifiche (art. 242); su definizioni e allegati in materia di tutela dell’aria (artt. 268 e 281).

 L’articolo 28 riguarda, infine, gli imprenditori agricoli e contiene facilitazioni alla gestione del deposito temporaneo di rifiuti.

pdfSemplificaitalia_2012.pdf

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