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ADDIZIONALE TASSA AUTOMOBILISTICA: ENTRO IL 31 GENNAIO 2012 IL VERSAMENTO DEL SUPER BOLLO

Il 31 gennaio 2012 scade il termine per il versamento, mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’addizionale dovuta per il 2011 in relazione ai veicoli: 
• con potenza superiore a 225 chilowatt (ossia 306 CV); 
• immatricolati nel periodo compreso tra il 7 luglio 2011 e il 31 dicembre 2011, ovvero acquistati dal 7 luglio 2011 e successivamente rivenduti nel corso del 2011.
La novità era contenuta nell’articolo 23, comma 21, decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 (convertito in L. n. 111/2011) prima della modifica introdotta dal Decreto Monti (art. 16, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge 214/2011).
La disposizione stabiliva l’applicazione di un’addizionale erariale alla tassa automobilistica alle autovetture di potenza superiore a 225 kw. La misura del “super bollo” era pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 (dal 2012, invece, l’addizionale è pari a 20 euro per ogni kw di potenza superiore a 185 kw).
Con il decreto ministeriale 7 ottobre 2011 e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 49 dell’8 novembre 2011, sono state precisate le modalità applicative dell’addizionale (si rinvia alla News n. 61/2011). 
Riepilogando la disciplina in commento, si ricorda che:
1.    per l’anno 2011, sono tenuti al pagamento dell’addizionale coloro che, al 6 luglio 2011, sulla base del PRA risultavano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli con le descritte caratteristiche; 
2.    l’addizionale è dovuta soltanto nel caso in cui, nel periodo che decorre dal 6 luglio 2011, sia realizzato il presupposto per l’applicazione del bollo auto; 
3.    l’addizionale non è dovuta quando non deve essere corrisposta la tassa automobilistica (è il caso, ad esempio, in cui venga attestata, da un’apposita documentazione di data anteriore al 6 luglio 2011, la cessazione del diritto di proprietà, del possesso o della disponibilità del veicolo iscritto al PRA); 
4.    l’addizionale doveva essere pagata entro il 10 novembre 2011 da parte di coloro che erano proprietari alla data del 6 luglio 2011, mediante il modello F24-Versamenti con elementi identificativi, utilizzando i codici tributo istituiti dalla risoluzione Agenzia Entrate 20 ottobre 2011 n.101.
Per coloro che sono diventati proprietari o titolari di altri diritti di veicoli immatricolati tra il 7 luglio 2011 e il 31 dicembre 2011, l’addizionale erariale deve essere pagata, integralmente per l’anno 2011, entro il 31 gennaio 2012. Nel caso in cui i veicoli siano stati rivenduti nel corso del 2011, l’addizionale per il 2011 deve essere versata dal primo proprietario entro il 31 gennaio 2012, mentre il nuovo proprietario dovrà pagare soltanto l’addizionale relativa all’anno 2012.
Dal 2012, l’addizionale deve essere corrisposta negli stessi termini previsti per la tassa automobilistica, con i nuovi importi e riferimenti stabiliti dal citato D.L. n. 201/2011.
Si ricorda, infine, che l’omesso o insufficiente versamento dell’addizionale comporterà l’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato (art. 13 del DLgs. n. 471/97).
Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo