Con riferimento alle norme della Legge n. 214/2011 (conversione del decreto n. 201/2011, cosiddetto “Salva Italia”) che introducono, all’articolo 40, comma 8, alcune semplificazioni degli adempimenti ambientali per le imprese del comparto Benessere relativamente ai soli rifiuti infettivi e taglienti(codice CER*18.01.03), si forniscono alcuni chiarimenti.
Come noto, le semplificazioni sono le seguenti:
I. Abolizione dell’obbligo di annotazione dei rifiuti prodotti col codice CER*18.01.03 nei registri di carico e scarico (a valere su quelli prodotti nel 2011 e per il futuro) e sostituzione con l’obbligo di compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei relativi formulari di trasporto (compilati dal produttore al momento della presa in carico del rifiuto da parte dell’impresa di trasporto autorizzata).
II. Abolizione dell’obbligo di presentazione del MUD (ora peraltro denominato “Dichiarazione SISTRI”) per i soli rifiuti col codice CER*18.01.03 (a valere su quelli prodotti nel 2011 e per il futuro).
Anche in questo caso l’adempimento è sostituito con quello inerente alla compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.
III. Possibilità di trasportare sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta i rifiuti prodotti col codice CER*18.01.03, in conto proprio, entro un limite di 30 chilogrammi al giorno.
Si precisa che le indicazioni fornite di seguito, sebbene non provenienti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da cui si rimane in attesa di una risposta ufficiale, a seguito di contatti intercorsi nelle ultime settimane, sono state elaborate dopo un’analisi ed un confronto con esperti in materia ambientale:
I. Abolizione dell’obbligo di annotazione dei rifiuti prodotti col codice CER*18.01.03 nei registri di carico e scarico (a valere su quelli prodotti nel 2011 e per il futuro) e sostituzione con l’obbligo di compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei relativi formulari di trasporto (compilati dal produttore al momento della presa in carico del rifiuto da parte dell’impresa di trasporto autorizzata).
II. Abolizione dell’obbligo di presentazione del MUD (ora peraltro denominato “Dichiarazione SISTRI”) per i soli rifiuti col codice CER*18.01.03 (a valere su quelli prodotti nel 2011 e per il futuro).
Anche in questo caso l’adempimento è sostituito con quello inerente alla compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.
III. Possibilità di trasportare sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta i rifiuti prodotti col codice CER*18.01.03, in conto proprio, entro un limite di 30 chilogrammi al giorno.
Si precisa che le indicazioni fornite di seguito, sebbene non provenienti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da cui si rimane in attesa di una risposta ufficiale, a seguito di contatti intercorsi nelle ultime settimane, sono state elaborate dopo un’analisi ed un confronto con esperti in materia ambientale:
- Si evidenzia, in premessa, che le suddette semplificazioni sui registri/MUD sono accessibili dalle imprese indipendentemente dall’adozione di quelle in materia di trasporto; in altre parole, non è obbligatorio trasportare in conto proprio i rifiuti infettivi e taglienti (CER *18.01.03) prodotti per poter accedere alle semplificazioni in materia di MUD e registri e viceversa.
- Per quanto attiene ai soli rifiuti con codice CER* 18.01.03 essi non dovranno essere più inseriti né nella “dichiarazione SISTRI/MUD 2012” né nelle future dichiarazioni.
- Dal 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del “Salva Italia”, e per il futuro, i registri di carico e scarico, relativamente ai rifiuti con codice CER*18.01.03, non debbono essere più tenuti dalle imprese, vigendo – viceversa – le suddette modalità semplificate.
Infine, si informa che la Confartigianato ha recentemente richiesto urgenti chiarimenti al Ministero anche in merito alle ricadute delle norme di semplificazione in oggetto una volta avviata l’operatività del SISTRI.
In effetti, sebbene le norme in oggetto non citino né si raccordino al corpus normativo, assai complesso e stratificato, della tracciabilità elettronica dei rifiuti, si ritiene fondata l’ipotesi per cui le imprese del comparto Benessere che producano i soli rifiuti pericolosi con codice CER*18.01.03 potranno assolvere ai propri obblighi in materia di registrazione e comunicazione dei rifiuti prodotti non tramite la modalità SISTRI ma attraverso la modalità semplificata, sopra illustrata in dettaglio.
Ciò, naturalmente, fatte salve ulteriori esclusioni dal SISTRI, per categoria merceologica e quantità di rifiuti prodotti, contenute nell’atteso decreto ministeriale previsto dalla cosiddetta “manovra estiva 2011”.
Ciò, naturalmente, fatte salve ulteriori esclusioni dal SISTRI, per categoria merceologica e quantità di rifiuti prodotti, contenute nell’atteso decreto ministeriale previsto dalla cosiddetta “manovra estiva 2011”.