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ACQUISTO DI VEICOLI DI PROVENIENZA COMUNITARIA: GLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA LORO IMMATRICOLAZIONE

L’Agenzia precisa che l’obbligo di versamento dell’IVA, al fine di procedere all’immatricolazione dei veicoli di provenienza comunitaria,sorge solo in presenza di cessione interna degli stessi

 

La circolare in oggetto risolve alcune importanti problematiche riguardanti il meccanismo operativo della disposizione antifrode introdotta dall’articolo 1, comma 9, del decreto–legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in legge n. 286/2006. Si tratta, in particolare, dell’obbligo di versamento dell’IVA al fine di procedere all’immatricolazione o successiva voltura di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario: l’acquirente nazionale è tenuto al versamento dell’IVA, in occasione della prima cessione interna, tramite uno specifico F24 recante l’indicazione, per ciascun veicolo, del numero di telaio e del tipo di veicolo. Al fine di comprendere l’importanza del chiarimento, fornito dall’Agenzia delle entrate con la circolare in oggetto, è utile riepilogare il quadro normativo per evidenziare la “ratio” della norma e le erronee interpretazioni dei primi mesi di applicazione della disposizione.

 

1. IL QUADRO NORMATIVO E LA PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE

 

L’articolo 1, comma 9, del decreto–legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in legge n. 286/2006, ha condizionato l’immatricolazione o la voltura di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, oggetto di acquisto intracomunitario, alla contestuale presentazione di copia del modello F24 dal quale risulti, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta dal cedente in occasione della prima cessione nel territorio dello Stato1. La norma ha la finalità di contrastare le frodi nel settore del commercio dei mezzi di trasporti, acquistati da paesi comunitari e rivenduti in Italia. Si innesta sulla già vigente disciplina delle immatricolazioni di veicoli di provenienza comunitaria (istituita con il decreto 8 giugno 2005 e prevista dall’articolo 1, comma 379, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004), allo scopo di mantenere una tracciabilità dei veicoli nelle varie fasi della commercializzazione, in cui è previsto l’obbligo di dichiarazione telematica di acquisto intracomunitario come condizione necessaria all’immatricolazione. In data 25 ottobre 2007, sono stati emanati due provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate (come previsto dal comma 11 dell’articolo 1 del citato D.L. 262/06), per stabilire la decorrenza dell’obbligo (3 dicembre 2007) e le eventuali esclusioni. Inoltre, con i medesimi provvedimenti, è stato approvato il modello “F24 IVA immatricolazione auto UE”, con il quale effettuare il versamento della relativa IVA ed indicare, nel modello stesso, il tipo di veicolo ed il numero di telaio (in tal modo può essere creata una corrispondenza tra l’IVA versata e l’operazione di vendita relativa al singolo veicolo).

 

1.1 Adempimenti necessari per l’immatricolazione

 

Per rendere possibile l’immatricolazione dei veicoli di provenienza intracomunitaria, è necessario che risultino acquisiti i dati dei versamenti dell’IVA, validati dall’Agenzia delle entrate. La validazione consiste nell’abbinamento dei dati indicati dal contribuente nel modello “F24 Auto UE” con quelli acquisiti dall’Ufficio della Motorizzazione civile, in forza dell’obbligo di dichiarazione telematica di acquisto intracomunitario.

 

La procedura, consistente nel riscontro tra il numero di telaio ed il relativo versamento dell’IVA dovuta, si applica ai veicoli la cui dichiarazione telematica di acquisto intracomunitario agli uffici del Dipartimento dei Trasporti terrestri sarà effettuata a decorrere dal giorno 3 dicembre 2007 2. La procedura non si applica in caso di comunicazione telematica di acquisto antecedente al 3 dicembre 2007, ma presentate dopo tale data per l’immatricolazione 3.

 

1.2. I dati da indicare nel modello F24 AUTO UE

 

Il modello di versamento F24 Auto UE deve essere utilizzato per il versamento dell’IVA da assolvere in occasione della prima cessione interna del veicolo, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso.

 

Con riferimento a ciascun veicolo, sia nuovo che usato, occorre indicare:

 

1. l’ammontare dell’IVA dovuta relativamente alla prima cessione interna: come previsto dall’articolo 1 del provvedimento del 25 ottobre 2006, l’importo deve riferirsi alla base imponibile della fattura relativa alla prima cessione interna (al netto dei centesimi di euro) ovvero al prezzo di vendita determinato ai sensi dell’art. 14, comma 3, DPR 633/72 (cioè, il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione).

 

2. tipo di veicolo: “A”, se autoveicolo; “M” se motoveicolo; “R” se rimorchio;

 

3. numero di telaio.

 

I predetti dati assicurano il collegamento univoco tra l’IVA versata e la relativa operazione di vendita. Il sistema centrale che gestisce i versamenti effettuati con il modello F24 Auto Ue, controlla in automatico l’ammontare del versamento eseguito, considerandolo in ogni caso congruo se di importo pari al 20% dell’imponibile della fattura presente nei dati acquisiti e trasmessi dal CED4. Il versamento può essere integrato dal contribuente, oppure può essere esibita la documentazione idonea per dimostrare che il versamento effettuato risulta comunque congruo in virtù di particolari disposizioni previste dalla legge. In caso di errore nell’indicazione del numero di telaio, la correzione può avvenire unicamente da parte dell’Agenzia delle entrate: a quest’ultima, quindi, vanno dirette le richieste di correzione 5. L’esito positivo del riscontro (indicazione corretta dei dati nel modello F24 Auto UE e versamento sufficiente nell’importo), è trasmesso direttamente agli uffici del Dipartimento dei Trasporti terrestri per procedere all’immatricolazione. Il contribuente potrà visualizzare tale esito nel “Cassetto fiscale”.

 

1.3. Termini e modalità di versamento

 

Il versamento dell’IVA relativa ai beni in esame va effettuato entro gli ordinari termini previsti per la liquidazione periodica e comunque entro il nono giorno lavorativo antecedente la richiesta di immatricolazione del veicolo 6.

 

Il versamento va effettuato con le ordinarie modalità telematiche, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Non è possibile utilizzare la compensazione 7 ai sensi del D.Lgs. 241/97, al fine di non rendere priva di effetti la norma istitutiva. L’IVA va versata utilizzando i seguenti specifici codici tributo 8:

  • per i soggetti che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale:

6231

Versamento IVA imm.ne auto UE – primo trimestre

6232

Versamento IVA imm.ne auto UE – secondo trimestre

6233

Versamento IVA imm.ne auto UE – terzo trimestre

6234

Versamento IVA imm.ne auto UE – quarto trimestre

 
  • per i soggetti che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità mensile:

 6201

Versamento IVA imm.ne auto UE – mese gennaio

6202

Versamento IVA imm.ne auto UE – mese febbraio

6203

Versamento IVA imm.ne auto UE – mese marzo

6204

Versamento IVA imm.ne auto UE – mese aprile

6205

Versamento IVA imm.ne auto UE – mese maggio

6206

Versamento IVA imm.ne auto UE – mese giugno

6207

Versamento IVA imm.ne auto UE – mese luglio

6208

Versamento IVA imm.ne auto UE – mese agosto

6209

Versamento IVA imm.ne auto UE – mese settembre

6210

Versamento IVA imm.ne auto UE – mese ottobre

6211

Versamento IVA imm.ne auto UE – mese novembre

6212

Versamento IVA imm.ne auto UE – mese dicembre

 

I versamenti effettuati attraverso lo specifico mod. F24 Auto UE vanno comunque inseriti nella liquidazione IVA del periodo in cui è effettuata la cessione, indipendentemente dal fatto che l’IVA relativa sia stata versata autonomamente. Eventuali maggiori importi versati con il modello F24 Auto UE potranno quindi essere recuperati in sede di liquidazione del periodo.

 

2. LA RILEVANZA DELLA PRIMA CESSIONE INTERNA

 

Dal testo letterale della norma e dalla finalità della stessa, è apparso subito evidente che, nel caso di assenza della prima cessione interna, non avrebbe dovuto scattare l’obbligo di versamento dell’IVA ai fini dell’immatricolazione. In sostanza, l’acquisto intracomunitario da parte del soggetto che provvede all’immatricolazione a proprio nome senza che siano poste in essere altre cessioni interne, avrebbe dovuto ritenersi escluso dall’obbligo in esame 9.

 

2.1 Le istruzioni emanate dal Ministero dei trasporti

 

Una nota emanata dal Ministero dei Trasporti, ha tuttavia interpretato in materia estensiva la disposizione in esame, portando gli Uffici a richiedere il versamento dell’IVA con il modello “F24 Auto UE” anche qualora l’immatricolazione sia richiesta dallo stesso acquirente a proprio nome.

 

La nota, del 27 novembre 2007, prot. 108243, emanata in materia di gestione delle procedure telematiche di immatricolazione dei veicoli di provenienza UE, impongono infatti che “..., in sede di immatricolazione non è più richiesta la produzione di alcuna documentazione, nemmeno sotto forma di autocertificazione, comprovante il versamento dell’IVA dovuta sull’acquisto intracomunitario, essendo sufficiente la verifica che nel sistema informativo di questo Dipartimento risulti confermato il dato.” La frase dimostra la convinzione (erronea, come ora confermato dalla stessa Amministrazione finanziaria con la circolare in oggetto), presso gli Uffici della Motorizzazione, che l’imposta sul valore aggiunto, da versare con l’F24 Auto EU, sia quella relativa all’acquisto intracomunitario e non quella, come dispone la norma, relativa al corrispettivo della prima cessione interna del veicolo.

 

2.2 L’attivita’ confederale

 

La Confederazione, unitamente alla CNA, si è subito attivata presso l’Agenzia delle entrate al fine di confermare la necessità della “prima cessione interna” per condizionare l’immatricolazione al versamento dell’IVA. Le prime interpretazioni fornite dall’Agenzia, con la circolare n. 64/E del 30 novembre 2007, non hanno tuttavia aggiunto alcun chiarimento in merito all’immatricolazione del veicolo non destinato alla rivendita, ma utilizzato come strumentale per l’attività dello stesso acquirente.

 

2.3. Il successivo chiarimento dell’Agenzia

 

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 52/E del 30 luglio 2008 ha chiarito che il versamento dell’IVA ai fini dell’immatricolazione è obbligatorio solo qualora l’acquirente sia un soggetto passivo nazionale che opera nel settore commerciale della vendita degli stessi bene; non è quindi richiesto per i veicoli destinati dall’acquirente intracomunitario ad essere utilizzati nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale (come meglio illustrato nel par. 3).

 

3. GLI ULTERIORI CHIARIMENTI CONTENUTI NELLA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 52/E DEL 30 LUGLIO 2008

 

Si espongono gli ulteriori principali chiarimenti forniti dal documento di prassi in argomento, in particolare con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione della particolare procedura di immatricolazione subordinata all’obbligo preventivo di versamento dell’IVA.

 

1. Acquisto da parte di un soggetto non rivenditore abituale: il soggetto IVA che effettua l’acquisto intracomunitario di un veicolo che intende utilizzare nell’esercizio dell’attività non è tenuto al versamento dell’IVA mediante il modello F24 Auto UE, poiché tale acquisto non è finalizzato ad una successiva cessione del veicolo stesso. Il paragrafo 1 della circolare dell’Agenzia chiarisce infatti che il riferimento alla cessione “interna” del veicolo di provenienza comunitaria porta a ritenere che la procedura in esame trovi applicazione solo quando l’acquirente intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi sia un soggetto passivo nel territorio dello Stato che opera nel settore commerciale della vendita degli stessi beni. Pertanto, la particolare procedura di immatricolazione non trova applicazione nei confronti dei soggetti passivi per i quali l’autovettura oggetto di acquisto intracomunitario rilevi come bene strumentale all’esercizio della propria attività: tali soggetti non sono quindi tenuti ad effettuare il versamento dell’IVA con l’apposito modello F24, non essendo l’acquisto intracomunitario finalizzato ad una successiva cessione del mezzo di trasporto stesso (si pensi, ad esempio, all’artigiano che acquista da uno stato UE un furgone per il trasporto di attrezzature e materiale nella propria attività). Tali soggetti (per i quali l’acquisto del bene è strumentale all’esercizio della propria attività) dovranno assolvere l’IVA con il tradizionale meccanismo del reverse charge (integrazione della fattura ricevuta e doppia annotazione nel registro venditore e acquisti). Gli acquirenti dovranno, prima dell’immatricolazione, consegnare all’Ufficio la fattura di acquisto ed una dichiarazione attestante l’oggetto della propria attività e la volontà di utilizzare gli stessi veicoli come beni strumentali.

 

2. Immatricolazione del veicolo anteriormente alla prima cessione interna: nel caso, diffuso nella prassi, di immatricolazione del veicolo anteriormente alla prima cessione interna, l’Agenzia ha chiarito (par. 2 circolare) l’applicabilità della procedura in oggetto. In tal caso, infatti, l’acquirente nazionale, che assume la veste formale di primo cessionario nazionale, non utilizzerà in proprio il veicolo, destinato comunque ad una futura commercializzazione. Nel modello F24 Auto UE dovrà essere indicata l’imposta dovuta sul prezzo del veicolo, indicando come codice tributo quello relativo al periodo in cui l’imposta è versata. Il versamento andrà annotato separatamente nelle scritture contabili e costituisce una anticipazione dell’IVA che sarà recuperata in sede di cessione ad un terzo.

 

c) Veicoli assoggettati al regime del margine: sono esclusi dalla procedura i veicoli rientranti nel regime del margine. Al riguardo, l’Agenzia, ad ulteriore precisazione di quanto già fornito con la circolare n. 14/E del 26/2/2008, chiarisce che alla carta di circolazione estera esibita o trasmessa all’Ufficio deve essere allegata la traduzione integrale in lingua italiana certificata conforme al testo straniero. Seguirà una procedura di riscontro, al termine della quale l’ufficio provvederà alla immatricolazione senza la necessità di effettuare il versamento dell’IVA con lo specifico modello.

 

d) Veicoli provenienti dalle case produttrici: sono esclusi dall’obbligo di versamento preventivo dell’IVA i veicoli provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale. Tale precisazione (fornita nel paragrafo 1 della circolare in esame), trova fondamento nel fatto che tali beni sono provvisti di un codice di antifalsificazione, come previsto dal provvedimento del 25 ottobre 2007.

 
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1 Si riporta il testo del comma 9 citato: “Ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni”.

 

2 Come previsto dal provvedimento del 25 ottobre 2007, pubbl. G.U. 266/07.

 

3 In tal senso, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 64/E del 30 novembre 2007.

 

4 Circolare n. 52/E/2008, par. 4.

 

5 Circolare n. 64/E/2007; circolare n. 52/E/2008, par. 5.

 

6 Come previsto dal provvedimento del 25 ottobre 2007, pubbl. G.U. 266/07.

 

7 Provvedimento del 25 ottobre 2007, par. 1.3.

 

8 I codici sono stati istituiti con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 337/E del 21 novembre 2007.

 

9 La conferma si ritrae anche dal riferimento a “successiva voltura”, contenuto nella norma primaria, comma 9, art. 1 del DL n. 262/2006, e ripreso dal Provvedimento 25/10/2007. La “successiva voltura” si può infatti verificare unicamente nell’ipotesi in cui il veicolo è ceduto dal soggetto che lo ha acquistato in ambito UE e lo ha immatricolato a proprio nome.

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