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PUBBLICATO IL D. L. 112/2008: DISPOSIZIONI URGENTI SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE, COMPETITIVITA’, STABILIZZAZIONE FINANZA PUBBLICA E PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 25 giugno 2008) è stato pubblicato il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 giugno (vedi le proposte del 17 giugno 2008 avanzate da Confartigianato al Governo).
Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene numerose disposizioni sulle quali Confartigianato, in questi ultimi mesi, aveva richiamato con forza l’attenzione del Governo.Il decreto-legge collegato alla manovra d’estate conferma, con i fatti, quello che il Governo aveva detto alla nostra Assemblea (“quello che va bene alle piccole imprese va bene al Paese”) e che l’articolo di fondo del Sole 24 Ore di qualche giorno dopo aveva ripreso.Sono, infatti, numerose le norme che attestano questo cambio di paradigma. L’azione di Confartigianato proseguirà ora nei confronti del Parlamento “vigilando” affinché non vengano modificate le disposizioni di nostro interesse che contribuiscono a riconoscere il ruolo della micro e piccola impresa e delle imprese artigiane nel Paese.

FISCO

  • Modifica alla disciplina sull’entrata in vigore degli studi di settore – (art. 33, comma 1) – La disposizione attualmente vigente prevede che gli studi di settore, approvati entro il 31 marzo, sono applicabili con riferimento al periodo d’imposta precedente. La Confederazione ha rappresentato, in più occasioni, la necessità, per le imprese e gli operatori del settore al fine di migliore la compliance in materia, di conoscere i risultati di GERICO non a periodo d’imposta chiuso. La norma, proposta dal Governo, dispone che gli studi devono essere approvati entro il 30 settembre ed entrano in vigore nell’anno della loro approvazione. Per il 2008, in deroga al citato principio generale, gli studi dovranno essere approvati entro il 31 dicembre 2008. Si ritiene che l’anticipazione di 6 mesi del termine di approvazione venga, solo in parte, incontro alle richieste del sistema delle imprese, in quanto, di fatto, la conoscibilità del risultato di GERICO sarà possibile solo in un momento molto ravvicinato alla chiusura del periodo d’imposta. Per tale ragione si ritiene necessario intervenire, nel corso del dibattito parlamentare, al fine di anticipare ulteriormente l’anzidetto termine.
  • Adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali ( art. 83, c. 19 e seg) – E’ introdotta, ove ciò sia possibile dal punto di visto tecnico e nell’ottica del federalismo fiscale, una norma programmatica con la quale, dall’anno 2009, gli studi di settore vengono elaborati su base regionale o comunale. L’elaborazione, su base regionale o comunale, avverrà con criteri di gradualità entro il 2013 e garantendo la partecipazione dei Comuni.
  • Abrogazione degli elenchi clienti e fornitori (art. 33, comma 2) – Nell’ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali, è stata prevista la soppressione dell’obbligo di invio telematico degli elenchi clienti e fornitori. Sull’argomento, si ricorda che la Confederazione era intervenuta denunciando, più volte, nel corso del dibattito parlamentare che aveva introdotto l’obbligo, l’inutilità del gravoso adempimento per una reale lotta all’evasione. In sede di conversione del Decreto legge è intenzione della Confederazione proporre una serie di ulteriori misure tese alla semplificazione degli adempimenti.
  • Intensificazione dell’utilizzo del redditometro nell’attività dell’accertamento e coinvolgimento degli enti locali ( art. 83, c. 8 e seg) – Nell’ambito dell’accertamento, viene programmato, per gli anni 2009, 2010 e 2011, un piano straordinario volto a rafforzare l’utilizzo del redditometro quale strumento di accertamento sintetico delle persone fisiche. In tale attività, i Comuni saranno chiamati a collaborare segnalando all’Amministrazione finanziaria eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui sono a conoscenza.
  • Accertamento con adesione ( art. 83, c. 18) – In un’ottica di semplificazione della gestione dei rapporti con l’Amministrazione, viene esteso l’accertamento con adesione anche ai processi verbali di constatazione. L’adesione, che dovrà avvenire al contenuto integrale del verbale, comporterà la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo (nel tradizionale accertamento con adesione le sanzioni sono ridotte ad un quarto).
  • Soppressione di garanzie per rateizzazioni ( art. 83, c. 23) – E’ prevista la soppressione dell’obbligo di prestare garanzia fideiussoria in caso di richiesta di rateizzazione per somme iscritte a ruolo di importo superiore a 50.000 euro. Cambiano, inoltre, le scadenze delle rate mensili.
  • Tracciabilità dei pagamenti nei confronti dei professionisti (art. 32, commi 1 e 2) – Sono state abrogate le disposizioni, introdotte dal decreto legge Visco-Bersani del 4 luglio 2006, che imponevano l’obbligatorietà di effettuare i pagamenti a favore degli esercenti arti e professioni, se di importo superiore a 100 euro, esclusivamente a mezzo assegni o bonifici bancari o postali. La norma, pur non avendo un diretto interesse per il sistema delle imprese, determinava ulteriori costi e disagi per i cittadini.
  • Utilizzo del contante ( art. 32, comma 3) – Viene ripristinata a 12.500 euro la soglia prevista dalla normativa antiriciclaggio per l’utilizzo del contante: attualmente, la stessa, era stata portata a 5.000 euro. Rimane tuttavia fermo il diritto del Ministero dell’economia di modificare tale importo con proprio decreto.
  • Plusvalenze reinvestite ( art. 3) – Con una norma tesa a favorire il reinvestimento delle risorse, derivanti dal disinvestimento di partecipazioni detenute in società di persone o di capitali, viene previsto che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di persone o di capitali, costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, sono esenti da tassazione. Il beneficio dell’esenzione è subordinato alla condizione che, entro due anni dal conseguimento, le plusvalenze medesime siano reinvestite in società di persone o di capitali che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.
  • Interventi sulla fiscalità energetica ( art. 9) – Diventa obbligatorio (e non più facoltativo) intervenire con decreto ministeriale per diminuire l’accisa sui prodotti energetici usati come carburanti o combustibili da riscaldamento qualora il prezzo aumenti di due o più punti percentuali rispetto al valore di riferimento.
  • Addizionale IRES per il settore energia ( art. 81, commi 16 e segg.) – L’IRES ritorna al 33% (applicazione di una addizionale di 5,5%) per i soggetti, con un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro, che operano nei settori: – ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; – raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; – produzione o commercializzazione di energia elettrica.
  • Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni ( art. 82, commi 1 e segg.) – Gli interessi passivi sostenuti da banche ed assicurazione divengono deducibili dalla base imponibile IRES ed IRAP nella misura del 96% (attualmente tali componenti negativi erano interamente deducibili).
  • Cooperative ( art. 82, c. 25 e seg.) – Tre le linee di intervento che interesano il settore della cooperazione: – le cooperative a mutualità prevalente, di cui all’articolo 2512 del codice civile, che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro e sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, devono destinare il 5% dell’utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti; – sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento (attualmente 12,5%); – per le cooperative di consumo e loro consorzi gli utili divengono tassabili nella misura del 55% (prima la tassazione avveniva su un 30% degli stessi).
  • Stock option ( art. 82, c. 23) – Abrogate le norme di favore in materia di stock option. L’assegnazione di azioni diviene soggetta ad Irpef secondo le regole ordinarie.
  • Residenze estere fittizie ( art. 83, c. 16) – I Comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, confermano all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per l’ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. In pratica ai Comuni compete la responsabilità di accertare che il contribuente abbia, effettivamente, trasferito la propria residenza all’estero.
 
 

LAVORO E PREVIDENZA

  • abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, del divieto di cumulo fra pensioni e redditi di lavoro dipendente e autonomo, e ciò sia per le pensioni liquidate con il metodo retributivo, sia per quelle liquidate con il metodo contributivo (art. 19);
  • abrogazione degli indici di congruità della manodopera da utilizzare nelle opere o nei servizi, di cui ai commi 1173 e 1174 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (art. 39, comma 10, lett. n);
  • in materia di apprendistato, si prevede che, in caso di formazione esclusivamente aziendale, venga affidato alla contrattazione collettiva, anche territoriale, o agli enti bilaterali, il compito di definire i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante e la nozione di formazione aziendale e di determinare, per ciascun profilo formativo, le modalità di erogazione della formazione, di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e di registrazione nel libretto formativo. Inoltre, è stato eliminato il limite minimo di durata di due anni dell’apprendistato professionalizzante (art. 23, commi 1 e 2); In sede di conversione del decreto legge la Confederazione proporrà una modifica della normativa di cui al D. Lgs. n. 276/2003, tesa a chiarire che la contrattazione collettiva può determinare la retribuzione degli apprendisti anche in maniera graduale rispetto all’anzianità di servizio;
  • abolizione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per i datori di lavoro che occupano in appalti e subappalti lavoratori privi della tessera di riconoscimento corredata di fotografia e generalità (art. 39, comma 12);
  • in materia di orario di lavoro, fra le numerose modifiche alla disciplina legislativa che regola la materia, si segnala che il periodo di riposo di 35 ore cui il lavoratore ha diritto ogni settimana (cumulativo del riposo settimanale e di quello giornaliero), potrà essere calcolato come media in un periodo di 14 giorni. E’ stata altresì affidata anche alla contrattazione collettiva territoriale o aziendale la possibilità di derogare alla normativa legislativa in materia di pause, riposi giornalieri e settimanali e lavoro notturno (art. 41).
  • in tema di contratti a termine, ampliamento della possibilità di utilizzo di tale istituto contrattuale e possibilità di deroga al limite massimo di durata affidata anche alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale (art. 21, commi 1 e 2);
  • abrogazione della legge n. 188/2007 sulle dimissioni volontarie mediante moduli ministeriali (art. 39, comma 10, lett. l);
  • ripristino della disciplina del lavoro intermittente di cui al D. Lgs. n. 276/2003 (art. 39, comma 10, lett. m), e comma 11) ;
  • abrogazione delle penalizzazioni contributive previste dalla legge n. 247/2007 per i rapporti di lavoro part-time inferiori alle dodici ore settimanali (art. 39, comma 10, lett. m); Infine, sono numerose le semplificazioni in materia di lavoro previste dal decreto-legge:
  • abrogazione della visita medica preassuntiva per gli apprendisti (art. 23, comma 5, lett. c);
  • abolizione del registro orario dei lavoratori mobili dell’autotrasporto (art.40, comma 3);
  • per quanto riguarda l’avviamento al lavoro dei disabili, semplificazione riguardante l’obbligo di comunicazione periodica del prospetto informativo dei lavoratori in forza, che dovrà ora essere inviato esclusivamente nel caso in cui la situazione del personale in forza all’azienda si sia modificata (art. 40, comma 4);
  • abolizione dei libri paga e matricola e contestuale abrogazione della sanzione amministrativa da euro 4000 a euro 12000 prevista dal comma 1178 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 per l’omessa istituzione e esibizione degli stessi (art. 39, comma 10, lett. e, f) e j). Contestualmente all’abrogazione dei libri sopra richiamati è stata prevista l’istituzione del libro unico del lavoro, rispetto al quale permane l’obbligo di esibirne copia tempestivamente agli organi di vigilanza nel luogo ove si svolge il lavoro, anche se la norma contenuta nel decreto legge prevede che l’esibizione possa avvenire anche a mezzo fax o posta elettronica. Per le imprese con una pluralità di sedi operative o con cantieri mobili resta quindi l’obbligo di avere in loco o di riuscire a procurarsi con le modalità indicate (fax o posta elettronica) copia del libro unico da esibire (art. 39). Pertanto, la Confederazione chiederà, in sede di conversione del decreto legge, di eliminare tale previsione, poiché con il sistema di comunicazioni on line è possibile per il personale ispettivo avere a disposizione tutte le informazioni riguardanti la regolarità dell’assunzione.

POLITICHE ECONOMICHE

  • in materia di internazionalizzazione: si introducono, opportunamente, alcune misure volte ad unificare e gestire in modo integrato le risorse destinate al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese, eliminando le leggi 394/1981 e 304/1990 che sono state di recente oggetto di giudizio da parte della Commissione Europea perché considerate un regime di aiuto. L’art 6 prevede, pertanto, un’azione di semplificazione realizzando le stesse attività previste dalla 394/81 e 304/90, attraverso l’unificazione dei fondi destinati a studi di fattibilità e prefattibilità e altre azioni di penetrazione commerciale stabile sui mercati esteri, nonché la loro subordinazione alle regole del de minimis;
  • Fondo rotativo per l’internazionalizzazione: viene istituito un apposito Fondo rotativo, gestito dalla Simest S.p.a., per favorire la fase start-up di progetti di internazionalizzazione di una o di aggregazioni di imprese. Il Fondo è alimentato con le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di socio della Simest. Gli interventi del fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole PMI, o loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione;
  • in materia energetica, l’articolo 7, confermando l’annunciata politica del nuovo Governo di riavviare l’impiego del nucleare, prevede che venga ridefinita la “strategia energetica nazionale” mediante la quale sono identificate le priorità energetiche nazionali, secondo i seguenti obiettivi. In particolare, le linee prioritarie individuate, oltre al realizzazione di impianti di produzione di energia nucleare, riguardano opportunamente la diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento infrastrutturale; la conferma delle politiche di promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell’efficienza energetica; la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi finali dell’energia.
  • Semplificazioni in materia di privacy: il provvedimento introduce alcune consistenti semplificazioni, nel senso più volte auspicato dalla Confederazione. In particolare è previsto che, per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili, l’obbligo di redazione del Documento Programmatico per la sicurezza (DPS) sia sostituito da una semplice autocertificazione resa dal titolare del trattamento, eliminando, in tal modo, un adempimento inutile e gravoso per la maggior parte delle imprese che trattano dati personali per le sole finalità contabili e gestionali. Anche in materia di notificazione dei trattamenti, il provvedimento introduce rilevanti semplificazioni, eliminando radicalmente la complessità attualmente prevista dal testo previgente.
  • Installazione di impianti: In materia di disposizioni relativa alla disciplina della installazione degli impianti all’interno degli edifici, la Confederazione ha svolto una rilevante azione durante la definizione del testo, scongiurando una prima ipotesi che prevedeva l’abrogazione integrale dell’attuale DM n. 37/2008, che avrebbe comportato, se l’ipotesi fosse stata mantenuta ferma, una totale mancanza di regole per il Settore. L’attuale testo (articolo 35), invece, raccogliendo le indicazioni avanzate dalla nostra Organizzazione, prevede la sola abrogazione dell’articolo 13 del DM n. 37/2008, oltre a rinnovare la delega al Governo per una revisione complessiva della disciplina di Settore.
  • Forniture energetiche per gli Enti pubblici statali: Il provvedimento prevede che le pubbliche amministrazioni statali siano tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, unicamente mediante convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip. Alle altre pubbliche amministrazioni, invece, è imposto di adottare misure di contenimento delle spese sopra indicate in modo da ottenere risparmi equivalenti a quelli ottenibili mediante l’applicazione delle convenzioni Consip.

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

  • Tra le altre misure contenute nel decreto-legge, vi sono alcune disposizioni in materia di semplificazione amministrativa alcune delle quali impattano direttamente sulle imprese, mentre altre hanno una portata generale o pongono principi da attuare con successivi provvedimenti. Relativamente alle semplificazioni amministrative con impatto diretto sulle imprese si segnalano: – Riforma dello Sportello Unico – “Impresa in un giorno” (art. 38): La norma pone i presupposti per la costituzione delle Agenzie per le imprese. Si prevede l’emanazione di un regolamento volto ad individuare i casi in cui l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per l’attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati (le Agenzie). In caso di istruttoria con esito positivo, le Agenzie rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce “titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività”. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell’Amministrazione, le Agenzie svolgono unicamente attività istruttorie a supporto dello Sportello unico. Tale norma è riconosciuta come attinente ai livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale ed avrà quindi applicazione anche per le Autonomie locali. Si prevede infine che i comuni possano esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale.
  • adozione di un programma per la misurazione degli oneri amministrativi con l’emanazione di regolamenti contenenti gli interventi di riduzione di tali oneri (art. 25): Tale norma porta a compimento l’attività già intrapresa nella passata legislatura volta a quantificare i costi sostenuti dalle imprese per adempiere agli obblighi informativi nei confronti della PA (comunicazioni, tenuta di registri e libri, domande, etc.). Oltre a confermare l’azione di misurazione – che ha sino ad oggi ha riguardato le materie: ambiente e paesaggio, lavoro e previdenza, privacy e prevenzione incendi – se ne estende l’ambito di applicazione, prevedendo che ciascun Ministero adotti uno specifico Piano di misurazione. I Piani poi confluiranno nel Piano d’azione per la semplificazione predisposto dal Governo (PAS). Si prevede infine che sulla base degli esiti della misurazione, il Governo adotti regolamenti volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina.
  • semplificazione dei controlli a carico delle imprese certificate in particolare in materia ambientale o di qualità (art. 30) – Al fine di evitare duplicazioni di controlli sulle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità, si prevede che i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscano i controlli amministrativi. È demandato ad un regolamento l’individuazione delle tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione tale sostituzione. Vi sono poi norme di carattere generale che potranno comunque avere un effetto sul sistema economico: l’abrogazione diretta di norme obsolete, riportate in un apposito elenco (art. 24); la soppressione di alcuni enti pubblici (art. 26); misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali (art. 28); la riduzione dell’uso della carta nelle Amministrazioni (art. 27).

GIUSTIZIA

Infine, il Capo IX in materia di Giustizia, prevede alcune misure urgenti in tema di giustizia civile nonché per accelerare il processo amministrativo ed il contenzioso tributario, e per razionalizzare il processo del lavoro. In particolare l’Art. 50, integrando una precedente disposizione del Codice di Procedura Civile, introduce una previsione più specifica mirata a scoraggiare i ritardi ingiustificati delle parti, stabilendo che, laddove le parti non si presentino ad una udienza di comparizione successiva alla prima udienza, il giudice ordini non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiari l’estinzione del processo. Sono previste, altresì, apposite misure attinenti l’obbligo di effettuare comunicazioni e notificazioni per via telematica.

docDECRETO-LEGGE-25-giugno-2008_n._112.doc

docCircolare_Decreto-Legge-n.-112-del-25-giugno-2008.doc

ultim ora 26-06-2008

dell’08/07/2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 è stato pubblicato il decreto legge n. 112 di pari data recante “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
La legge, che consta di 85 articoli ed è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, interviene in diversi ambiti e non mancano riferimenti alle materie inerenti all’attività di Patronato. Ne commentiamo alcune con particolare riferimento a quelle in materia di previdenza, di assistenza e quelle riguardanti il pubblico impiego. 

pdfNorme_Previdenziali.pdf

 

Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo