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UN REGISTRO PER I TRASPORTATORI

L’Assessorato ai trasporti della Provincia ricorda a tutte le imprese di autotrasporto che il decreto legislativo 234 del 19 novembre scorso, che recepisce una precisa direttiva comunitaria in materia di disciplina dell’orario di lavoro, obbliga le imprese stesse alla tenuta di un apposito registro, preventivamente vidimato dalla direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, dove annotare l’orario di lavoro osservato dai rispettivi conducenti.

Con una circolare del 30 gennaio 2008, la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti tra cui si segnala la possibilità di utilizzare qualunque registro che contenga le generalità, il numero di matricola del lavoratore ed il numero di ore in cui ha lavorato durante il giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinarie. Questo registro deve trovarsi presso la sede legale dell’impresa che, a sua volta, dovrà conservarlo per almeno due anni successivi alla fine dell’ultimo periodo registrato. La normativa prevede per le inadempienze sanzioni amministrative piuttosto severe che vanno da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1.500 euro. Queste sanzioni si applicano anche a quei datori di lavoro che non abbiano adeguatamente informato i rispettivi autisti sulle disposizioni nazionali e contrattuali che disciplinano il loro orario di lavoro.

Fonte http://laveritaquotidiana.blogspot.com/

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