I RIFIUTI INERTI 

Molto c’è da dire in merito alla produzione di rifiuti che vengono a formarsi in occasione della realizzazione e/o dalle opere di ristrutturazione nonché dalla demolizione di un edificio: sia questo destinato ad uso abitativo che industriale o artigianale nonché sulle competenze di tutti coloro (appaltatori e sub appaltatori) che partecipano a queste operazioni.

Di seguito si riportano alcune risposte alle domande più semplici su queste tematiche.

Chi deve tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti nell’ambito della produzione di rifiuti inerti ed altri rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e manutenzione di un edificio?

Hanno l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indistintamente dalla loro attività, tutti coloro che producono rifiuti speciali pericolosi.

Hanno altresì l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico rifiuti tutti gli artigiani con un numero di dipendenti superiori a 10 (dieci) unità. Il registro va dichiarato e tenuto per ogni luogo di produzione, quindi uno in ogni cantiere.

Poiché ogni artigiano che produce rifiuti in un cantiere ha l’obbligo di gestire i propri rifiuti senza che questi vengano mescolati con i rifiuti degli altri artigiani; avrà l’obbligo di mantenere presso la propria sede legale i Formulari di Identificazione dei rifiuti per almeno 3 (tre) anni.

In occasione di eventuali controlli da parte degli Organi preposti potrà così dimostrare come ha provveduto alla gestione dei rifiuti per ogni singolo cantiere.

Non sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico le imprese artigiane che producono rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis (sottoprodotti).

Non sono altresì obbligati alla tenuta del registro di carico le Imprese Iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Cat. 2bis che trasportano i rifiuti derivanti dalla loro attività (trasporto in conto proprio).

Come devono essere gestiti i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione, costruzione e demolizione di un edificio?

I rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione sono classificati come “Rifiuti Speciali”: questi potranno essere di tipo “non pericoloso” e ”pericoloso” e potranno essere conferiti, esclusivamente, a Ditte autorizzate alle attività di gestione dei rifiuti speciali

  • trasporto – Iscritte all’albo Nazionale Gestori ambientali
  • recupero e/o smaltimento – in possesso di autorizzazione e/o Iscrizione ai sensi degli art. 208 e/o 216 del D. Lgs 152/06

Come possono essere gestiti i rifiuti derivanti da attività di manutenzione?

Attenzione a questa fattispecie di attività, va ricordato che per attività di manutenzione si deve intendere un’operazione finalizzata a rimettere in funzione qualcosa che si è rotto e non è più funzionante.

Ad esempio l’intervento che fa l’elettricista o l’idraulico fuori dalla sua bottega artigianale. Si pensi ad una riparazione ad un guasto elettrico, ad una riparazione al sistema idraulico, alla sostituzione di un discendente di scarico ovvero alla manutenzione di una canna fumaria.

Non rientrano fra le attività di manutenzione la demolizione di un divisorio (parete), l’imbiancatura di una stanza o dell’intero appartamento, la sostituzione di pavimenti, l’apertura di una porta o di una finestra, etc.

Ebbene, nei casi i cui l’artigiano ha provveduto ad eseguire un’operazione di manutenzione, i rifiuti prodotti da queste attività vengono considerati come se fossero stati prodotti presso la propria sede in cui ha sede la bottega artigianale. Questi rifiuti potranno essere trasportati con il proprio autoveicolo, regolarmente iscritto alla Cat. 2bis dell’albo Nazionale Gestori Ambientali. Il trasporto di questi rifiuti potrà essere effettuato senza F.I.R. con m’utilizzo di un DDT attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantita’ dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Per coloro che effettuano trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario non vi è l’obbligo dell’Iscrizione all’albo Gestori ambientali né della compilazione del F.I.R. (Formulario di Identificazione Rifiuti). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l’anno, che non eccedano la quantita’ giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.  (Quantità massima complessiva consentita in un anno pari a 150 Kg o 150 litri). Se questi quantitativi complessivi vengono superati, per il trasporto si rende necessaria l’Iscrizione all’albo Nazionale Gestori ambientali nella Cat. 2bis.

In che cosa consistono i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione, manutenzione e demolizione selettiva”?

Si pensi ad esempio, nel caso della realizzazione di un nuovo edificio, quante operazioni si susseguono; si parte dalle opere per la realizzazione delle fondazioni in cui verranno eseguiti degli scavi con conseguenti movimenti terra per proseguire con i cascami di costruzione e terminare con gli scarti della realizzazione dei servizi e opere di rifinitura. Fra questi rifiuti avremo quindi:

  1. le terre e le rocce da scavo in esubero, se non riutilizzate in sito, nel rispetto delle disposizioni vigenti previste anche per questo tipo di attività (previsione progettuale, verifica dei parametrici secondo gli allegati 1 e 2 del D.P.R.120/2017);
  2. i cascami di costruzione (rifiuti inerti);
  3. i rifiuti derivanti dalle operazioni relative alla messa in posa degli infissi (scarti di legno e/o scarti di metallo e/o scarti di altri materiali impiegati per queste tipologie di manufatti);
  4. la messa in posa dei sistemi di isolamento termico, coibentazione e risparmio energetico (spezzoni di materiale isolante, imballaggi di vario tipo;
  5. la realizzazione e messa in posa degli impianti idraulici (scarti e spezzoni di tubi, materiale isolante, imballaggi di vario tipo);
  6. realizzazione degli impianti elettrici ed affini (spezzoni di tubi in plastica, spezzoni di fili, imballaggi in genere);
  7. messa in posa delle pavimentazioni (scarti di laterizi, imballaggi in genere);
  8. tinteggiatura (residui di prodotti vernicianti, contenitori vuoti, polveri di carteggiatura, imballaggi in genere);
  9. …altro…

Nel caso invece delle operazioni di ristrutturazione e/o della demolizione di un edificio troveremo:

aa) rifiuti costituiti dalla rimozione degli infissi;
bb) rifiuti ceramici derivanti dalla rimozione dei sanitari;
cc) rifiuti costituiti dalla rimozione dei materiali isolanti e coibentanti;
dd) rifiuti costituiti da laterizi di varia natura;
ee) rifiuti costituiti dalle operazioni di demolizione strutturale;
ff) etc.

Quali sono i codici EER da attribuire ai rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione?

I rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione di edifici sono indicati dal la famiglia “17.00.00″.

Più precisamente i codici EER da indicare nei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (F.I.R.) sono:

  • 17 01 01 cemento
  • 17 01 02 mattoni
  • 17 01 03 mattonelle e ceramiche
  • 17 01 06 * miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
  • 17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06
  • 17 02 01 legno
  • 17 02 02 vetro
  • 17 02 03 plastica
  • 17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
  • 17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
  • 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 1703 01
  • 17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
  • 17 04 01 rame, bronzo, ottone
  • 17 04 02 alluminio
  • 17 04 03 piombo
  • 17 04 04 zinco
  • 17 04 05 ferro e acciaio
  • 17 04 06 stagno
  • 17 04 07 metalli misti
  • 17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
  • 17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
  • 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
  • 17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
  • 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
  • 17 05 05 * materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose
  • 17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
  • 17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
  • 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
  • 17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto
  • 17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
  • 17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
  • 17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto
  • 17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
  • 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
  • 17 09 01 * rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
  • 17 09 02 * rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
  • 17 09 03 * altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
  • 17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Oltre a queste tipologie di rifiuti specificatamente individuati per questa categoria produttiva, ci sono i rifiuti d’imballaggio. Questi rifiuti debbono essere classificati nel modo che segue:

  • 15 01 01 imballaggi di carta e cartone
  • 15 01 02 imballaggi di plastica
  • 15 01 03 imballaggi in legno
  • 15 01 04 imballaggi metallici
  • 15 01 05 imballaggi compositi
  • 15 01 06 imballaggi in materiali misti (questo codice EER non si applica ai miscugli di imballaggi)
  • 15 01 07 imballaggi di vetro
  • 15 01 09 imballaggi in materia tessile
  • 15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
  • 15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
  • 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

Per maggiori informazioni

Stefano Foresi 0733 366449 – [email protected]

Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo