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HARD BREXIT: USCITA DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce prime indicazioni sulle possibili ripercussioni doganali conseguenti all’uscita senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato lo scorso 26 febbraio 2019 un documento sulle possibili ripercussioni doganali in caso di uscita senza accordo (hard Brexit) del Regno Unito dall’Unione europea.

L’Agenzia rileva che salvo che un accordo di recesso notificato non preveda una diversa data o che, a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, il Consiglio europeo all’unanimità decida, d’intesa con il Regno Unito, di posporre la cessazione dell’applicazione dei trattati,
la totalità del diritto primario e derivato dell’Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (CET, ora dell’Europa centrale)
.

Nel documento sono illustrate alcune implicazioni giuridiche e pratiche, in ambito doganale, del recesso del Regno Unito dall’UE, precisando che esse si fondano esclusivamente sulla situazione di fatto che si verrebbe a creare, in assenza di uno specifico accordo, in base alle vigenti disposizioni in materia.

In considerazione che non è ancora definito lo scenario finale, è possibile che le competenti istituzioni unionali possano fornire nel prossimo futuro diverse indicazioni in materia e, naturalmente, l’Agenzia provvederà a comunicarle con la massima tempestività nell’apposita sezione prevista sul proprio sito.

Tuttavia, in assenza di un accordo, le Dogane ricordano che dal punto di vista giuridico, a decorrere dal 30 marzo 2019, le cessioni di beni effettuate da un soggetto IVA nazionale nei confronti di un operatore economico stabilito nel Regno Unito e, viceversa, gli acquisti di beni da un soggetto IVA UK non potranno essere più qualificate come “cessioni” o “acquisti” intracomunitari ai sensi, rispettivamente, degli articoli 41 e 38 del D.L. n. 331/93, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/93. L’entrata e l’uscita di merci dall’Unione europea da e verso il Regno Unito costituiranno infatti, rispettivamente, “importazioni” ed “esportazioni” e, come tali, saranno assoggettate all’applicazione delle disposizioni recate in materia dal Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2019 (CDU) – nonché dei relativi Regolamenti delegato e di esecuzione – sia per quanto attiene al profilo impositivo che a quello dei controlli.

Pertanto, sotto l’aspetto operativo, per l’acquisto di merci dal Regno Unito, i soggetti IVA non saranno più tenuti all’integrazione ed alla registrazione della fattura emessa dal cedente UK , così come alle vendite di beni a soggetti IVA stabiliti nel Regno Unito non si applicheranno più le vigenti disposizioni in materia di cessioni intracomunitarie. Per dette operazioni
non sussisterà più neanche l’obbligo
– ove richiesto – di presentare gli elenchi riepilogativi INTRA previsti dall’art. 50, comma 6, del citato D.L. n. 331/93. Dopo il recesso, dunque, le cessioni di merci ad un soggetto stabilito nel Regno Unito saranno operazioni non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n. 633/72 e, per la loro spedizione fuori dal territorio doganale dell’UE, sarà necessario espletare le formalità doganali previste per l’esportazione.

Corrispondentemente, per l’introduzione nel territorio UE di merci provenienti dal Regno Unito occorrerà compiere le necessarie formalità doganali e sarà dovuto il pagamento in dogana del dazio “Paesi terzi”. Ciò determina il versamento delle accise – qualora dovute – e della relativa IVA secondo le disposizioni e le procedure vigenti.

Nel documento viene posta particolare attenzione sulle spedizioni di merci da/verso il Regno Unito che potrebbero iniziare prima ma concludersi dopo il recesso.

Un’operazione tra soggetti passivi stabiliti in UK e in Italia che nasce come acquisto/cessione intracomunitario/a di beni e si conclude invece come operazione all’importazione/esportazione, come ad esempio:

  • una cessione di merce effettuata da un soggetto IVA stabilito nel Regno Unito prima del 29 marzo 2019 nei confronti di un operatore economico italiano che arriva in Italia il 2 aprile 2019: a tale data essa costituirà un’importazione da Paese terzo e l’IVA sarà dovuta in dogana, non potendo più detta imposta essere assolta con le modalità previste per gli acquisti intracomunitari. In ragione della sua diversa qualificazione giuridica, l’operazione non dovrà essere neanche riepilogata per finalità statistiche – ove ne ricorrano i presupposti – nei Modelli INTRA;
  • nel caso di merce ceduta da un operatore economico nazionale ad un soggetto IVA UK prima della data del recesso e che arriva a destinazione dopo il 29 marzo 2019 l’operazione resta, sebbene a diverso titolo, non imponibile ai fini IVA in Italia ma l’operatore economico nazionale dovrebbe in ogni caso essere in grado di produrre una prova dell’effettiva uscita dei beni medesimi dal territorio dell’UE, non essendo essi stati oggetto di alcuna formalità doganale al momento della loro spedizione (a titolo esemplificativo, potrebbe a tale fine essere probante la documentazione di trasporto e quella doganale relativa all’importazione effettuata dal cessionario nel Regno Unito).

In relazione a tali problematiche e difficoltà che possono sorgere a ridosso della data di recesso dell’UK dall’UE, le Dogane invitano a riconsiderare la tempistica del trasporto delle merci verso/da il Regno Unito.

Infine, la seconda parte del documento attiene alle implicazioni delle disposizioni doganali in relazione alle quali viene fornita una sintetica rassegna degli adempimenti e degli istituti di carattere doganale riferibili agli scambi UE/Paesi terzi.

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