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Fatturazione elettronica, alcuni chiarimenti sull’obbligo dal 01° luglio 2018 e dal 01° gennaio 2019

AVVIO DELLA FE 1° LUGLIO 2018

Soggetti interessati

  • SUBAPPALTI Art. 1, comma 917, della legge di Bilancio 2018 obbliga dal 1° luglio 2018 l’emissione della fatturazione elettronica per le prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con una PA.

L’Agenzia precisa che la FE troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione (obbligo già in vigore Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55), nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Esempio: se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la PA ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A alla PA saranno documentate con fattura elettronica, dal 1° luglio 2018 anche quelle da B o C ad A saranno soggette a FE. Se B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).

In FE va indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unitario Progetto (CUP) da riportare in uno dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”.

 

  • CESSIONI DI CARBURANTE e FE
    (Avvio rinviato al 1° gennaio 2019 con D.L. n. 79 del 2018)

L’articolo 1, comma 917 stabilisce che «Fermo restando quanto previsto al comma 916 [applicazione delle nuove norme in tema di fatturazione elettronica ai soli documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2019, ndr.], le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;»

  • Il comma 920 prevede che dal 1° luglio 2018: «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.» La circolare n. 8/2018, facendo sintesi delle due disposizioni, precisa che rientrano nell’obbligo di FE solo le cessioni di benzina e gasolio per uso autotrazione. Sono escluse le cessioni:
  • per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc. Va chiarito se sono esclusi natanti, aereomobili, mezzi agricoli.
  • di altri tipi di carburante per autotrazione (GPL, metano) per le quali l’obbligo di FE però decorre dal 1° gennaio 2019. Sino a tale data il costo resta documentabile con scheda carburanti.

Nella FE va indicato il tipo di carburante acquistato: nel file delle fatture elettroniche i campi “CodiceTipo” e “CodiceValore”, all’interno del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo rispettivamente la dicitura “CARB” e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nelle specifiche tecniche (“27101245” – “27101249” – “27101943″ – “27102011”).

Numero di targa: non necessaria l’indicazione del numero di targa.

Obbligo per gli autotrasportatori per rimborso accise. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel blocco «AltriDatiGestionali» compilando il «TipoDato» con la stringa “TARGA” e il «RiferimentoTesto» con la targa del mezzo per il quale si effettua il rifornimento.

Fatture differite, ammesse purché le cessioni siano assistite da un documento comprovante la cessione e contenente: data, generalità cedente e cessionario, natura, qualità e quantità dei beni ceduti.

Contratti di netting. Le cessioni di carburante che avvengono mediante contratti di netting non rientrano nel perimetro della fatturazione elettronica a cui sono obbligati i distributori di carburante. Rientrano nell’obbligo previsto per le “cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori”. Il cessionario riceverà FE direttamente dalla compagnia petrolifera, il distributore emetterà FE nei confronti della compagnia petrolifera.

Buoni/carte che permettono il rifornimento presso più compagnie.

  • se permette acquisti presso soggetti diversi dall’emittente ovvero più prodotti con aliquote differenti: all’atto dell’emissione della fuel card operazione fuori campo IVA nessuna FE; all’atto dell’utilizzo per acquisti di carburante FE emesse dal distributore.
  • se permette solo l’acquisto di carburante: FE all’atto dell’emissione della fuel card, nessun documento emesso dal distributore al momento del rifornimento.

 

CESSIONI DI CARBURANTI E PAGAMENTI TRACCIABILI
Per quanto riguarda la tracciabilità dei pagamenti opera in relazione:

  • all’articolo 164 Tuir (deduzione del costo) alla “spesa per carburante per autotrazione”;
  • all’articolo 19-bis1, lettera d), D.P.R. 633/1972, “all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore”.

Il Provvedimento 4 aprile 2018 ha precisato che la tracciabilità dei pagamenti riguarda solo l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione.

La tracciabilità è obbligatoria per detrarre l’IVA e per dedurre il costo limitatamente ad acquisti di carburanti e lubrificanti per autotrazione (autovetture, autocarri, trattori stradali, motoveicoli).

Valide tutte le forme di pagamento ad esclusione del contante, sia per la detraibilità che per la deducibilità. Il provvedimento stabilisce che, ai fini sia della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.

Per preservare l’operatività attuale, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate specifica, inoltre, che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette “carte carburanti”, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva). L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal provvedimento stesso.

 

COMUNICAZIONE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI DELLE CESSIONI DI BENZINA E GASOLIO
Con il Provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli hanno definito le regole per la comunicazione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione in vigore dal prossimo 1° luglio 2018.

La decorrenza dell’adempimento dal 1° luglio prossimo riguarda solo i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati degli impianti, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Con successivi provvedimenti saranno gradualmente individuate le altre categorie di operatori che dovranno effettuare la comunicazione, fermo restando che il termine ultimo per l’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica è fissato al 1° gennaio 2020. Le specifiche tecniche e operative per l’utilizzo dei servizi digitali per la trasmissione delle informazioni sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia Dogane e Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate.

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