Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n.79 del 28 giugno 2018 che proroga, dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019, il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione.
La disposizione dovrebbe ammettere, sino al 31 dicembre 2018, la possibilità di continuare a documentare l’acquisto di carburante mediante scheda carburante ovvero attraverso fattura elettronica (la scelta spetterebbe al titolare dell’impianto di distribuzione di carburante). Quindi, la fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso distributori stradali nei confronti di titolari di partita Iva diventerà obbligatoria solo a partire dal 1° gennaio 2019.
Resta comunque obbligatorio l’utilizzo di pagamenti tracciabili dal 1° luglio 2018 per gli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi quali carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente.
* Confartigianato Trasporti informa che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in data 2 luglio 2018, ha emanato la circolare n. 13/E con cui fornisce ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica. La circolare contiene la risposta ad una dozzina di domande ricorrenti che vengono poste dagli operatori interessati.