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SISMA 2016 – Ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate, per effetto delle sospensioni, relativamente agli anni tributari 2016 e 2017

Disposizioni attuative in materia di ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate, per effetto delle sospensioni, relativamente agli anni tributari 2016 e 2017, ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del D.L. n. 189/2016, per i soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.

Riportiamo di seguito le procedure stabilite dalla Regione Marche – con delibera della G.R. n. 678 del 21/05/2018 – per il riavvio della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate, per effetto delle sospensioni, relativamente agli anni tributari 2016 e 2017. I soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole), possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018.

In attuazione a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 48 del D. L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, la ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, per effetto delle sospensioni disposte dai commi 10 e 10-bis del predetto articolo 48, per i soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo Il, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, residenti o aventi sede legale o operativa alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni marchigiani indicati nell’allegato 1 del D. L. 189/2016, oppure, alla data del 26 Ottobre 2016 nei Comuni marchigiani indicati nell’allegato 2 del D. L. 189/2016, che deve avvenire con il pagamento dell’ intero importo entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, fatte salve eventuali ed ulteriori proroghe, può essere eseguita anche secondo la seguente modalità:

a) pagamento in cinque rate di pari importo presso gli Uffici di Poste Italiane della tassa automobilistica regionale non versata, per effetto delle sospensioni;

b) per aderire alla rateizzazione in questione, i contribuenti interessati devono versare la prima rata entro il 31/05/2018. Le successive quattro rate andranno versate come segue:
• la seconda rata, entro il 30 giugno 2018;
• la terza rata, entro il31 luglio 2018 ;
• la quarta rata, entro il 31 agosto 2018;
• la quinta rata, entro il 30 settembre 2018.

Detti pagamenti rateali devono essere eseguiti esclusivamente sul c/c postale n. 9605 intestato a “Regione Marche Tasse Auto” avendo cura di riportare tutte i dati utili per consentire l’aggiornamento dell’archivio tributario delle tasse automobilistiche. E’ necessario, pertanto, utilizzare un bollettino postale per ogni targa e per ogni anno tributario, per ognuna delle rate da pagare (non sono ammessi pagamenti cumulativi).

La causale di versamento dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati:
• targa del veicolo interessato
• scadenza periodo tributario (es. 12/2017)
• il numero della rata per il quale si esegue il pagamento (es. l° rata SISMA).

Al fine di permettere una corretta acquisizione dei pagamenti eseguiti, i contribuenti, una volta effettuato il versamento della lO rata, dovranno trasmettere copia dell’ avvenuto pagamento via fax al num. 071/8062192 o tramite il contatto web da portale (www.tributi.marche.it/en-us/testformbollo.aspx) riportando necessariamente i propri dati anagrafici e un recapito telefonico.

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai singoli soggetti danneggiati, residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni di Ascoli Piceno, Macerata e Fabriano, che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

Informazioni presso gli uffici tributari della struttura regionale competente attraverso i seguenti recapiti:
• Tel. 071-806 2495, attivo dal lunedì al venerdì, traIUle i festivi, dalle ore 08.00 alle ore 17.00;
• contatto web da portale (www.tributi.marche.it/en-us/testformbollo.aspx).

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