Home Notizie ZONA FRANCA URBANA, PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE (96/2017) DEL DL 50/2017

ZONA FRANCA URBANA, PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE (96/2017) DEL DL 50/2017

Con la conversione del DL 50/2017 in Legge 21.6.2017 n. 96, pubblicata sulla GU del 23.6.2017 è istituita la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia.
La legge ha modificato il DL come segue:

  • In tutti i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, è istituita la ZFU per le imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno dei Comuni di cui all’allegato 1 e 2 del DL 189/16 convertito il Legge 229/16;
  • Le imprese che hanno sede principale o unità locale all’interno dei Comuni di cui sopra, e che hanno subìto a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015, possono beneficiare di diverse agevolazioni, tra cui l’esenzione dall’imposte sui redditi, imposta regionale, imposte municipali, contributi previdenziali;
  • Le esenzioni spettano altresì alle imprese che avviano la propria attività all’interno della ZFU entro il 31.12.2017.

Si segnalano, inoltre, le disposizioni più importanti contenute nel decreto-legge n. 50/2017 in ambito fiscale:

  • viene esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione; è attuato l’allargamento dell’ambito di detta scissione dei pagamenti anche alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti ad elevata affidabilità fiscale che non fanno parte della pubblica amministrazione;
  • è modificato il termine per l’esercizio della detrazione IVA sugli acquisti: detto termine, in base alla nuova normativa, è individuato, al più tardi, nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno di registrazione;
  • è esteso l’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità (da 15.000 a 5.000 euro) e dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici, messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per l’effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita IVA;
  • sono modificate le aliquote da applicare al regime ACE; nella nuova formulazione è prevista l’applicazione dall’ottavo periodo d’imposta dell’aliquota nella misura dell’1,5% per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio; è modificata anche l’aliquota per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 portandola dal 2,3 per cento all’1,6 per cento.
  • sono introdotti gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in sostituzione degli studi di settore;
  • è stato introdotto un credito d’imposta spettante sulle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime dell’imposta sul reddito di impresa (IRI).

pdfLEGGE_21_giugno_2017_n._96.pdf

pdfScheda_lettura_Misure_L_96-2017.pdf

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