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REVERSE CHARGE PER TABLET E PC PORTATILI DAL 2 MAGGIO 2016

La nuova formulazione dell’articolo 17 D.P.R. n. 633/72 introduce dal 2 maggio 2016 l’obbligo del meccanismo per le cessioni di console da gioco, tablet, laptop e modifica l’elenco delle cessioni soggette a reverse charge, facendo “pulizia” di quelle non entrate mai in vigore per assenza di autorizzazione comunitaria.

Il decreto legislativo n. 24 dell’11 febbraio 2016 (pubbl. nella G.U. n. 52 del 3 marzo 2016), modificando l’articolo 17, D.P.R. n. 633/72, ha introdotto delle novità che riguardano il meccanismo del reverse charge. Il decreto legislativo, come specificato dall’articolo 3, è entrato in vigore il 3 marzo u.s., ma alcune novità decorrono dal 2 maggio p.v. (cioè, dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto).

Le novità possono essere così riepilogate:

CESSIONE DI CONSOLE DA GIOCO, TABLET PC E LAPTOP: sono inserite nella nuova lett. c), articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/72. Il reverse charge si applica a tali cessioni a decorrere dal 2 maggio 2016 (come stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo 24/2016). Si tratta di un vero e proprio ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione del meccanismo.

CESSIONE DI DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO, QUALI MICROPROCESSORI E UNITÀ CENTRALI DI ELABORAZIONE, EFFETTUATE PRIMA DELLA LORO INSTALLAZIONE IN PRODOTTI DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE: tale voce era di fatto già ricompresa nella lett. c), articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/72. La formulazione della lettera c (“cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori”), pur richiamando una definizione più ampia di quella autorizzata dal Consiglio (decisione del 22/11/2010 n. 2010/710/UE), con la circolare n. 59/E del 23 dicembre 2010 dell’Agenzia delle entrate, era stata di fatto ricondotta all’ambito di applicazione comunitariamente autorizzato. Infatti, nel documento di prassi era chiarito che il reverse charge ex lett. c) doveva trovare applicazione “solo per la parte che si riferisce ai componenti di personal computer, cui possono ricondursi i dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”. Quindi, il nuovo testo della lettera c), in tale parte, costituisce una migliore formulazione della disposizione normativa per individuare le cessioni a cui il reverse charge era comunque già applicabile.

ELIMINAZIONE DELLE SEGUENTI LETTERE DALL’ARTICOLO 17, COMMA 6, D.P.R. 633/72, IN QUANTO NON AUTORIZZATE DAI COMPETENTI ORGANI COMUNITARI:

  • lett. b): componenti ed accessori dei telefoni cellulari (come già chiarito nella circolare n. 59/E/2010 per effetto della decisione n. 2010/710/UE);
  • lett. c): cessione di personal computer e relativi componenti ed accessori (come già chiarito nella circolare n. 59/E/2010 per effetto della decisione n. 2010/710/UE);
  • lett. d): cessione di materiali e prodotti lapidei provenienti direttamente da cave e miniere (l’articolo 1, c. 45, Legge 296/2006 aveva introdotto la preventiva autorizzazione comunitaria, mai rilasciata: la disposizione non era, di fatto, mai divenuta efficace);
  • lett. d-quinquies: cessione di beni effettuate verso ipermercati, supermercati, discount alimentari (disposizione mai entrata in vigore).

EFFICACIA TEMPORANEA DEL REVERSE CHARGE (FINO AL 31 DICEMBRE 2018) per le seguenti cessioni: lett. b) (telefoni cellulari); lett. c) (console da gioco, tablet PC, laptop, dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale); lett. d-bis (trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra); lett. d-ter (trasferimenti di altre unità e certificati relativi al gas e all’energia elettrica); d-quater (cessioni di gas e energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore). Quindi, il reverse charge rimane a tempo indeterminato solo per il comparto dell’edilizia (lett. a, a-bis e a-ter) e per la cessione di pallet, rottami (art. 74, commi 7 e 8).

POTERE DI AMPLIAMENTO DEL REVERSE CHARGE: con la riformulazione del comma 7 dell’articolo 17, viene confermato il riconoscimento al Ministero dell’Economia e finanze del potere di individuare, con propri decreti, ulteriori operazioni da assoggettare a reverse charge.

MODIFICA DELLA RUBRICA DELL’ARTICOLO 17 D.P.R. 633/72: la nuova rubrica dell’articolo 17 è “Debitore d’imposta” (in luogo della precedente “soggetti passivi”), in quanto le disposizioni ivi contenute sono più precisamente finalizzate ad individuare il soggetto passivo in capo al quale sorge il debito d’imposta (piuttosto che il soggetto passivo IVA, disciplinato essenzialmente negli articoli 4 e 5).
Si ricorda che la disposizione di cui alla lettera a-quater), che ha introdotto il reverse charge sulle prestazioni rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che fattura in split payment, non ha ancora efficacia (manca, infatti, la relativa autorizzazione comunitaria).

 

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