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PRIVACY, AGGIORNAMENTI E SEMPLIFICAZIONE PER IL 2012

Il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, ha abrogato l’obbligo per le imprese di redigere il DPS. Accanto a tale semplificazione, tuttavia permangono tutti gli altri obblighi stabiliti dagli articoli del Codice Privacy (D.LGS. 196/2003) non abrogati (il D.L. dovrà essere convertito il legge entro il prossimo 9 aprile). Pertanto:

1.      coloro che hanno redatto nel 2011 il proprio DPS possono considerare quel documento come valido (a meno che non vi siano dei dati da variare); il Documento dovrebbe essere sempre rispondente alla realtà aziendale. Quindi, anche se l’obbligo di revisione entro il 31 marzo di ogni anno è stato abolito, si consiglia di verificare periodicamente l’attualità e la rispondenza delle informazioni ivi riportate e di procedere ad una revisione qualora necessario (variazione di sede, addetti, software, antivirus ecc…);

2.      le imprese che non hanno mai redatto il DPS, debbono comunque provvedere obbligatoriamente a:

  • redigere un’analisi dei rischi (art. 31 del codice) ed istruire gli incaricati su di essi
  • istruire gli incaricati sulle procedure di autenticazione informatica e di gestione delle credenziali di autenticazione (allegato B dal punto 1 al punto 11)
  • istruire gli incaricati sul sistema di autorizzazione (allegato B dal punto 12 al punto 14)
  • individuare i soggetti coinvolti nel trattamento (incaricati, responsabili, amministratori di sistema etc.  artt. 29 e 30 del codice e punto 15 dell’allegato B)
  • proteggere gli strumenti elettronici ed i dati rispetto a trattamenti illeciti, accessi non consentiti, programmi maligni e conseguente istruzione del personale. (allegato B punti 16 e 17)
  • stabilire procedure di ripristino di dati personali in tempi brevi (allegato B punto 18)
  • stabilire delle misure minime di sicurezza in caso di trattamento di dati sensibili su supporti rimovibili (allegato B dal punto 21 al 23)
  • impartire istruzioni agli incaricati anche per i trattamenti su supporto cartaceo (allegato B punto 27)
  • stabilire delle procedure di custodia durante il trattamento (allegato B punto 28)
  • stabilire delle procedure per l’accesso identificato e restrittivo agli atti (allegato B punto 29)
  • redigere l’apposita documentazione se in presenza di Videosorveglianza.

Si tratta di documenti ed operazioni procedurali di cui era fatta menzione – includendoli – nel ‘vecchio’ DPS.

Inoltre, ai COMMERCIALISTI, il comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 3 agosto 2011 impone le ulteriori misure minime di sicurezza per gli intermediari Entratel, pena  revoca dell’autorizzazione:

  • conservazione separata delle dichiarazioni fiscali;
  • conservazione separata di documenti sensibili;
  • conservazione idonea della documentazione relativa all’attività di trasmissione e dei supporti del backup;
  • la predisposizione di apposite procedure per l’accesso e la gestione degli archivi Entratel;
  • determinazione del limite temporale della documentazione fiscale.
A breve nel sito dell’Associazione, pubblicheremo un vademecum utile alle imprese, per provvedere in autonomia alla produzione della documentazione richiesta dal D.LGS 196/2003.

Queste le sanzioni per l’anno 2012

Art. 161: Omessa o inidonea informativa all’interessato – Da 6.000 a 36.000 euro

Art. 162 c.1: Cessione di dati o conservazione oltre il limite di trattamento – Da 10.000 a 60.000 euro

Art. 162 c.2-ter: Inosservanza delle prescrizioni del Garante – Da 30.000 a 180.000 euro

Art. 163: Omessa o incompleta notificazione – Da 20.000 a 120.000 euro

Art. 164: Omessa informazione o esibizione al Garante – Da 10.000 a 60.000 euro

Art. 167 c.1: Trattamento di dati personali senza consenso – Reclusione da 6 a 18 mesi

Art. 167 c.1: Obbligo di predisposizione di istruzioni agli incaricati – Reclusione da 6 a 24 mesi

Art. 167 c.2: Obbligo di separazione dei dati sensibili – Reclusione da 24 a 36 mesi

Art. 169: Omissione delle Misure Minime di sicurezza – Arresto fino a due anni.

Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo