Home Notizie DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI N 5 2012 – NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI N 5 2012 – NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

Si informa che il Decreto Legge n. 5/2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 ed è entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Il decreto introduce, in particolare, rilevanti novità in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di Libro Unico del Lavoro.

1.      ASSUNZIONE DI LAVORATORI EXTRA UE (art. 17)

L’art. 17, comma 1, del decreto stabilisce che per l’assunzione di lavoratori extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in corso di validità, la comunicazione di assunzione al centro per l’impiego assolve anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno (Modello Q).

Pertanto, ai fini dell’assunzione di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, non sarà più necessario compilare e sottoscrivere il contratto di soggiorno, così come già anticipato dalla nota del Ministero del Lavoro prot. n. 4773 del 28 novembre 2011 e dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 113 dell’11 gennaio u.s. (cfr. circolare confederale prot. n. 1250 del 29 novembre 2011 e prot. n. 27 del 12 gennaio 2012).

 La norma in esame modifica, poi, i commi 2 e 3 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 296/1998 (T.U. Immigrazione) semplificando le procedure di assunzione per i lavoratori stagionali.

In particolare, viene stabilito che decorsi venti giorni dalla presentazione della domanda di ingresso di un lavoratore extracomunitario per lavoro stagionale senza che lo Sportello unico per l’immigrazione abbia comunicato il proprio diniego al datore di lavoro, la domanda stessa si intende accolta (silenzio – assenso) a condizione che:

–          la richiesta riguardi un lavoratore già autorizzato nell’anno precedente a svolgere la propria attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro;

–          il lavoratore stagionale sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro ed abbia rispettato le condizioni previste dal permesso di soggiorno.

 La norma, quindi, riguarda solo le domande per lavoratori stagionali già autorizzati ad entrare in Italia l’anno precedente e che siano tornati in patria alla scadenza del permesso, velocizzando, in tal modo, le pratiche per quei lavoratori richiamati ogni anno dalle stesse imprese.

Viene, poi, inserito un comma 3bis all’art. 24 del T.U. Immigrazione con il quale si riconosce al lavoratore la possibilità di non rientrare in patria al termine del lavoro stagionale qualora lo stesso trovi una nuova opportunità di lavoro stagionale, presso lo stesso o un diverso datore di lavoro: in tal caso l’autorizzazione al lavoro stagionale viene prorogata ed il permesso di soggiorno può essere rinnovato, fermo restando il limite massimo di 9 mesi di permanenza in Italia.

 La norma in esame interviene, quindi, sul D.P.R. n. 394/1999 (regolamento di attuazione del T.U. Immigrazione) chiarendo, in relazione agli articoli 38 e 38bis, che l’autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore in periodi successivi. In tale ipotesi, prevede la norma, il lavoratore non è obbligato a rientrare in patria per il rilascio di un ulteriore visto e che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è rinnovato fino alla scadenza del nuovo rapporto, fermo restando il limite massimo di 9 mesi di permanenza in Italia.

 Il provvedimento, infine, semplifica le procedure relative ai permessi di soggiorno pluriennali stabilendo che la richiesta di assunzione per gli anni successivi al primo, può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello che ha ottenuto il nullosta triennale al lavoro stagionale.

 

2.      LIBRO UNICO DEL LAVORO (art. 19)

L’art. 19 del decreto interviene sul regime sanzionatorio di cui all’art. 39 del D.L. n. 112/2008, fornendo chiarimenti in ordine alle nozioni di “omessa registrazione” e di “infedele registrazione”.

In particolare, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato del quale manchi la registrazione: ne consegue, sul piano sanzionatorio, che va considerata un’unica violazione a fronte dell’omessa registrazione di più dati.

Tale orientamento era stato già espresso dal Ministero del Lavoro nel Vademecum del 5 dicembre 2008 (Sez. C, risposta n. 5).

La nozione di infedele registrazione, invece, va riferita alle scritturazioni di dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate: il provvedimento recepisce, quindi, l’orientamento già espresso dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 47/2011 (v. circolare prot. n. 1350 del 21 dicembre 2011).

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