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REGIME DEI MINIMI, DAL 2012 SI CAMBIA

Con l’emanazione dei Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia di ieri sono state fornite le prime precisazioni sul nuovo regime.

Con i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati ieri, 22 dicembre, sono state diffuse le disposizioni attuative del regime dei minimi alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 27 del D.L. 98/2011.

Con un primo provvedimento viene disciplinato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (nuovi minimi), previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 27 del D.L. 98/2011 sancendo che, per quanto non espressamente previsto dal Provvedimento stesso, ove compatibile, restano applicabili le norme che disciplinano i “vecchi minimi” (commi da 96 a 117 della L. 244/2007 e D.M. 2 gennaio 2008).

Vengono confermati i requisiti per l’accesso:

  • inizio dell’attività dopo il 31 dicembre 2007 o dal 1° gennaio 2012 (avendo riguardo, allo svolgimento effettivo dell’attività e non alla mera apertura della partita IVA);
  • possesso dei requisiti “tradizionali” dei minimi e di quelli nuovi previsti dal comma 2 dell’art. 27 (novità dell’attività; non mera prosecuzione di attività precedente svolta, fatto salvo il caso in cui il contribuente abbia perso il lavoro o sia in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà).

I soggetti in possesso dei pred etti requisiti che hanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professionesuccessivamente al 31 dicembre 2007 e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per quello delle nuove iniziative produttive possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi d’imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

La fuoriuscita dal regime di vantaggio, per scelta o per il verificarsi di un motivo di esclusione, comporta l’impossibilità di avvalersi successivamente del medesimo anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, si torni in possesso dei requisiti necessari per avvalersene.

Il Provvedimento, opportunamente, precisa che “i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.

Con un secondo provvedimento, viene regolato il regime semplificato applicabile agli “ex minimi”, di cui al comma 3 dell’art. 27 del D.L. 98/2011 per i soggetti che:

  • non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dai commi 1 e 2 del citato art. 27;
  • fuoriescono dal suddetto regime di vantaggio per decorrenza dei termini di applicazione (periodo d’inizio attività e i quattro successivi, compimento del 35° anno di età).

I contribuenti che si avvalgono di tale regime, pur determinando il reddito con i criteri previsti per i semplificati, sono esonerati dai seguenti obblighi:

  • registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA;
  • tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, i dati necessari;
  • liquidazioni, versamenti periodici e versamento dell’acconto annuale ai fini IVA;
  • presentazione della dichiarazione IRAP e versamento della relativa imposta.

Viene, inoltre, confermato l’assoggettamento agli studi di settore e ai parametri contabili e la determinazione del reddito secondo la disciplina ordinaria prevista dal TUIR (artt. 54 e 66).

Regime_agevolato.pdf

Regime_di_vantaggio.pdf

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