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ACCESSO ANTICIPATO AL PENSIONAMENTO PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI

In applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67, recante disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, è stato emanato, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il decreto interministeriale 20 settembre 2011 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011 – contenente le modalità attuative riguardanti la disciplina delle procedure di accertamento dei requisiti agevolati, l’espletamento del monitoraggio, l’individuazione dei criteri di priorità di accesso al beneficio e le comunicazioni ai lavoratori interessati da parte degli enti previdenziali.

Riguardo alla verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio, il citato decreto interministeriale, all’articolo 2, dispone che l’ente previdenziale potrà avvalersi di rappresentanti di altri entri previdenziali o assicurativi e del Ministero del lavoro nonché della collaborazione di rappresentanti delle ASL o di altri enti pubblici.

Il monitoraggio delle domande è effettuato attraverso l’analisi, per ogni lavoratore, dei dati riguardanti la data di maturazione dei requisiti agevolati, l’onere finanziario relativo all’accesso anticipato al pensionamento e la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Qualora l’onere finanziario sia superiore agli stanziamenti previsti la decorrenza dei trattamenti pensionistici viene differita, così come già stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 67/2011, con criteri di priorità, in ragione della data di maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda.

Relativamente alla comunicazione dell’esito della domanda di accesso al beneficio, che gli Enti previdenziali sono tenuti ad effettuare nei confronti dei lavoratori interessati, l’articolo 4 del decreto interministeriale prevede che la stessa deve essere effettuata:

– entro il 31 dicembre 2011, per le domande che andavano inoltrate entro il 30 settembre 2011 da parte dei soggetti che hanno maturato o che maturano i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011;

– entro il 30 ottobre di ogni anno, per le domande che vanno inoltrate entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati da parte dei soggetti che maturano gli stessi da gennaio 2012.

A seconda dei casi, la comunicazione potrà contenere l’indicazione:

1- della prima decorrenza utile per l’accesso a pensione qualora venga accertato il possesso dei requisiti e sussista la relativa copertura finanziaria;

2- il possesso dei requisiti e il differimento della decorrenza della pensione qualora sia insufficiente la copertura finanziaria. In tal caso la prima decorrenza utile per l’accesso al pensionamento verrà comunicata in un secondo momento;

3- il rigetto della domanda qualora venga accertata la mancanza dei requisiti relativi allo svolgimento delle attività faticose e pesanti.

Qualora il lavoratore venga escluso dal beneficio, lo stesso ha facoltà di inoltrare ricorso per motivi di merito, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Comitato regionale per i rapporti di lavoro – costituito presso le Direzioni Regionali del Ministero del lavoro – che dovrà pronunciarsi entro novanta giorni dallo stesso. Trascorso tale termine senza esito il ricorso si intende respinto.

 

Ogni ulteriore chiarimento verrà comunicato in seguito ad eventuali approfondimenti che gli enti interessati potranno fornire a seguito dell’emanazione del decreto interministeriale. Al riguardo si ha notizia della preparazione da parte dell’INPS di una guida normativa che verrà, a breve, sottoposta al vaglio del Ministero del Lavoro.

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