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ACCONTO IRPEF: RIDUZIONE ANCHE PER IL REGIME DEI MINIMI E PER LA CEDOLARE SECCA

Il differimento dei 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF per il 2011, si applica anche per la cedolare secca e per l’imposta sostitutiva dovuta dai minimi.

Con il comunicato stampa odierno (25/11/2011, che si allega in calce), l’Agenzia delle Entrate conferma l’applicazione del differimento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2011, nei confronti dei soggetti che applicano il regime dei minimi (si veda, al riguardo, Informativa 79/2011). 

L’Agenzia comunica, altresì, che il medesimo differimento è applicabile al versamento della seconda o unica rata dell’acconto della “cedolare secca” sugli affitti.

Ne consegue che, entro il 30 novembre 2011:

– per i contribuenti minimi tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 20 per cento, la misura dell’acconto si riduce dal 99% al 82% dell’imposta dovuta per il 2010;

– per i contribuenti tenuti al versamento della cedolare secca sugli affitti, la misura dell’acconto si riduce dall’ 85% al 68% dell’imposta dovuta per il 2011. 

La differenza sarà versata a giugno del 2012.

Per i contribuenti tenuti al versamento in due rate, la seconda rata, da versare entro il 30 novembre 2011, può essere rideterminata scomputando dall’acconto dovuto per il 2011 l’importo della prima rata già versata. Ai contribuenti che hanno già effettuato il versamento applicando le percentuali in misura piena, compete un credito di imposta di importo corrispondente al maggior acconto versato. 

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