Home Notizie MODALITA’ DI RIMBORSO DELL’ACCISA PER GASOLIO

MODALITA’ DI RIMBORSO DELL’ACCISA PER GASOLIO

L’Agenzia delle Dogane con nota del 12 febbraio 2008 (prot. 221) e del 4 aprile 2008 (prot. 1207) ha riepiloga le modalità e i termini entro cui gli autotrasportatori di merci, ed alcune categorie del trasporto persone, potranno presentare, entro il 30 giugno 2008, l’istanza di rimborso dell’aliquota di accisa per il gasolio con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell’anno 2007.

Il rimborso è quantificato nella misura di euro 12,78609 per mille litri di prodotto (come stabilito dall’articolo 2, commi 57-58, decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge 286/2006).

L’ulteriore aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione (previsto dall’articolo 6, comma 1, decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007), con effetto dal 1° giugno 2007 (da euro 416 a euro 423) non è al momento rimborsabile: il comma 2 del medesimo articolo subordina, infatti, la rimborsabilità dell’incremento di aliquota alla preventiva approvazione comunitaria, che al momento non è stata ancora rilasciata.

Si ricorda che i soggetti che hanno diritto al beneficio sono i seguenti:

a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;

b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

I soggetti interessati dovranno presentare l’istanza agli uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti entro il 30 giugno 2008; le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione l’importo del credito spettante, possono usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto (quindi, entro il 31 dicembre 2008), utilizzando il codice tributo 6740 da indicare nel modello F24.

Le eventuali eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro tale data, devono essere richieste a rimborso presentando apposita istanza entro il 30 giugno 2009 agli uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti.

Si ricorda che gli esercenti attività di autotrasporto di merci sono tenuti a comprovare i consumi effettuatiunicamente con le fatture di acquisto.

Si informa, infine, che con nota del 4 aprile 2008, prot. 1207, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che sulsito internet della stessa è disponibile il software per la compilazione dell’istanza.

Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo