Tecnici manutentori dei presidi antincendio: cosa c’è da sapere

Con il Decreto Ministeriale 13 settembre 2024 – che ha modificato ed integrato il Decreto 1 settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» – dal 25 settembre 2025 entrerà in vigore l’obbligo per la qualifica dei tecnici manutentori dei presidi antincendio.

L’obbligo non riguarda soltanto le imprese operanti nel settore impianti, seppure abilitate ai sensi del D.M. 37/2008, ma anche tutte quelle che svolgono attività di manutenzione dei presidii antincendio (inclusi serramentisti del settore metallo e legno).

A titolo esemplificativo, di seguito si riportano i presidii interessati:

  • Estintori
  • Idranti
  • Porte e finestre tagliafuoco
  • Sprinkler
  • IRAI – rilevazione allarme incendio
  • EVAC
  • Impianti ad estinzione gassosa
  • Impianti a schiuma
  • Impianti aerosol
  • Impianti “water-mist”
  • Impianti a polvere
  • Impianti a riduzione d’ossigeno
  • Impianti a pressione differenziale

A partire dal 25 settembre 2025 sarà obbligatorio per le persone che effettuino attività di manutenzione su tali presidi, essere “qualificati” mediante il possesso di un’attestazione rilasciata dai Vigili del Fuoco, previo superamento di specifico esame.

A tale riguardo, lo scorso 3 dicembre 2024 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha emanato la Circolare n. 19631, contenente le prime istruzioni operative. Tra i punti principali:

Presentazione della domanda di ammissione all’esame

L’intero iter per la gestione della domanda va effettuato dalla persona che intende qualificarsi, unicamente a mezzo autenticazione digitale, con SPID/CIE, sul portale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – Servizi al cittadino | Home compilando, nella finestra “Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati” un apposito modulo, specificando altresì per quale o quali presidi antincendio il soggetto intenda, appunto, qualificarsi.

La persona dovrà infine selezionare, in apposito menu, la sede d’esame per ogni presidio, fra quelle in quel momento disponibili e precisare se ricade (vedi meglio oltre) nel caso d’esame 1 oppure 2, allegando in formato elettronico la documentazione probatoria relativa.

Da ultimo, per validare la richiesta, il soggetto dovrà poi effettuare il pagamento della marca da bollo e del contributo amministrativo, attraverso il sistema PagoPA. Si precisa che il soggetto che intende qualificarsi può delegare, per le attività suddette, altra persona fisica (es.: l’impiegato associativo o della società di servizi di Confartigianato); tale possibilità è stata resa disponibile su espressa richiesta della Confederazione.

Rilascio del Nulla Osta Transitorio (NOT)

I manutentori non hanno alcun obbligo di essere autorizzati per continuare ad effettuare le manutenzioni antincendio, almeno sino al prossimo 25 settembre 2025. Qualora essi decidano, invece, di iscriversi, ai fini del sostenimento dell’esame, dovranno seguire la procedura di cui al precedente punto 1.

In caso di valutazione positiva della documentazione allegata digitalmente, viene immediatamente rilasciato un Nulla Osta Transitorio, NOT, che consente alla persona di continuare ad operare in attesa della qualificazione (esame); sarà rilasciato, allo scopo, u NOT per ogni presidio prescelto per la qualificazione. Se, invece, la documentazione è incompleta, errata o del tutto mancante, la persona, od il suo delegato, dovrà integrarla/modificarla/produrla.

Criteri di esame aggiornati

L’esame mira a verificare il possesso di conoscenze teoriche e di competenze pratiche della persona, con una prova per ciascun presidio antincendio prescelto; sono possibili due modalità, alternative, di esame:

  • Caso esame 1: esame «completo» con prova scritta, orale e pratica, a seguito del corso di formazione; è ammessa (ma NON obbligatoria per l’esaminando) l’allegazione e validazione, ai fini dell’acquisizione di eventuali crediti formativi, del Curriculum Vitae della persona.
  • Caso esame 2: esame «ridotto», orale + pratico, per chi possiede già determinate certificazioni ed esperienza comprovata sul presidio. È sempre obbligatorio allegare il proprio Curriculum Vitae.

Entrambi i casi prevedono valutazioni basate su punteggi per ogni prova, oltre che sul Curriculum Vitae della persona che si intende qualificare.

Sono presenti, in sintesi, due soglie di punteggio di “sbarramento”, al superamento delle quali la persona s’intende qualificata per un dato presidio.

Nel caso 1 la soglia è 70/100; nel caso 2 essa è 50/100. Il CV viene valutato, al massimo, 10 punti, in ambedue i casi di esame. La prova scritta del caso 1 vale massimo 20 punti. In ambedue le modalità d’esame, infine, la prova orale vale massimo 20 punti, mentre quella pratica massimo 50 punti. I respinti all’esame “semplificato” potranno esperire un secondo ed ultimo tentativo; qualora non superassero la prova, saranno obbligati a sostenere, presentandosi per la terza volta, un esame completo, “caso 1”, ma solo previa frequenza d’un corso di formazione obbligatorio.

Persone che abbiano frequentato e superato un corso di formazione riconosciuto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco prima del 1° settembre 2021 (titolo di “attestazione di idoneità tecnica”): In questo caso, di diritto, il CV viene validato con 10 punti mentre l’attestato di fine corso garantisce l’acquisizione “automatica” di 5 punti.

Aggiornamento delle tariffe

Gli importi richiesti per le valutazioni dei requisiti, attività a cura delle Direzioni provinciali del Corpo nazionale dei VV.F. sono, di recente, stati incrementati; chi abbia già presentato domanda, dovrà quindi integrare il pagamento per la differenza.

Infine, si precisa come l’attestato di qualifica abbia una durata di 5 anni, al termine dei quali è obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento, di durata pari alla metà del monte ore del corso di formazione per lo specifico presidio.

Sul mantenimento della qualifica verranno fornite ulteriori istruzioni operative ufficiali da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nelle prossime settimane; tuttavia, la Circolare in oggetto precisa come la durata delle stesse dovrà essere non inferiore alla metà del monte ore del corso <<caso 1>> per lo specifico presidio antincendio.

Tabella sinottica di valutazione dei Curricula Vitae delle persone che intendono qualificarsi 

Come si può evincere dalla Tabella, viene ora valorizzata sia l’esperienza pregressa della persona da esaminare (minimo di tre anni e massimo di dieci) sia il titolo di studio, sia infine eventuali corsi o aggiornamenti effettuati, purché inerenti alla qualificazione richiesta.

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