La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha stabilito che tutte le imprese dovranno stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da eventi catastrofali. Nel Decreto Milleproroghe 2025 è stata confermata la scadenza al 31 marzo 2025.
Il legislatore ha motivato il provvedimento per la necessità di rafforzare la resilienza del sistema economico italiano di fronte alla crescente frequenza e intensità degli eventi catastrofali. L’obiettivo primario è di garantire che le imprese possano riprendere rapidamente le loro attività dopo un evento catastrofico, riducendo così l’impatto economico complessivo per lo Stato.
Di seguito i principali dettagli dell’Obbligo Assicurativo.
Soggetti obbligati
Tutte le imprese che hanno sede legale in Italia e che sono iscritte alla Camera di Commercio.
Beni assicurabili
L’assicurazione deve coprire i danni diretti ai beni materiali dell’impresa, in particolare:
- fabbricati
- impianti
- macchinari
- attrezzature industriali e commerciali
- terreni
Rischi coperti
La copertura assicurativa deve includere i danni causati da:
- terremoti
- alluvioni e inondazioni
- mareggiate
- eruzioni vulcaniche
- frane
Tempistiche
Le imprese devono stipulare i contratti assicurativi entro il 31 marzo 2025.
Le assicurazioni
Le imprese devono stipulare polizze con compagnie assicuratrici autorizzate in Italia per il “Ramo 8” (incendio e rischi naturali).
Franchigie e scoperti
La normativa prevede che le polizze possano includere franchigie o scoperti, ovvero una parte del danno che rimane a carico dell’assicurato.
- Fino ad 1 milione di euro la copertura è totale.
- Per le polizze con somme assicurate fino a 30 milioni di euro, la copertura è fino al 70%.
- Per le polizze con somme assicurate superiori a 30 milioni di euro o per le grandi imprese, la percentuale di danno indennizzabile a carico dell’assicurato è definita mediante negoziazione tra le parti.