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Rinnovo del CCNL Area Meccanica, c’è l’accordo tra le parti

CCNL Area Meccanica

È stato sottoscritto tra le Federazioni aderenti e le organizzazioni datoriali e sindacali dei lavoratori l’accordo per il rinnovo del CCNL Area Meccanica, scaduto il 31 dicembre 2022.

Acconto sui futuri aumenti contrattuali – AFAC

Il rinnovo riguarda il quadriennio 2023-2026 già parzialmente coperto economicamente con l’intesa del 21 dicembre 2023, che prevedeva il riconoscimento ai lavoratori di un importo mensile a titolo di AFAC pari a 96 euro al 4° Livello. Tale elemento economico, in erogazione fino al 30 novembre 2024, cesserà di essere erogato a titolo di “Acconto” e diverrà a tutti gli effetti parte della retribuzione tabellare a partire dal 1° dicembre 2024.

Nuovi aumenti retributivi 

A decorrere dal 1° dicembre 2024 ai lavoratori saranno corrisposti i nuovi aumenti retributivi distribuiti in 4 tranches secondo il calendario previsto dall’accordo. Per ogni singola categoria i nuovi importi degli aumenti a regime sulla Retribuzione tabellare sono i seguenti:

  • Metalmeccanica e Installazione di Impianti: 120 euro al 4° livello
  • Orafi, Argentieri e Affini: 120 euro al 4° livello
  • Restauro: 144 euro al 4° livello
  • Odontotecnici: 109 euro al 4 livello

Gli importi retribuitivi relativi agli altri livelli di inquadramento saranno definiti in uno specifico accordo che sarà sottoscritto con le organizzazioni sindacali nei prossimi giorni.

Vacanza contrattuale

L’accordo non prevede l’erogazione di Una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale complessivo che va dal 1/1/2023 – 30/11/2024, considerato che:

  • il periodo 1/1/2023 – 31/8/2024 non dà luogo a Una tantum, come previsto dall’accordo del 21 novembre 2023;
  • mentre per i tre mesi che vanno dal 1/9/2024 al 30/11/2024, con l’accordo del 19 novembre 2024 tra le parti è stato concordato “che ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale operano i nuovi minimi previsti dal presente accordo”.

L’incidenza economica del periodo di vacanza contrattuale è stata quindi quantificata nella determinazione dei nuovi minimi retributivi.

Ampliamento sfera di applicazione 

La sfera di applicazione del CCNL viene allargata a:

  • imprese artigiane che svolgono attività di progettazione industriale e di macchine;
  • imprese (anche non artigiane) che operano nei settori della metalmeccanica ed installazione di impianti specializzate nei servizi svolti nell’ambito di attività.

Parte normativa

Per quanto riguarda le novità della parte normativa del CCNL si segnalano:

  • l’introduzione degli scatti di anzianità per tutti i lavoratori in apprendistato nella misura di 10 euro;
  • ampliamento del periodo di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni;
  • conferma della 16 ore di formazione che potranno essere svolte anche per acquisire competenze che non rientrano nell’ambito dell’alfabetizzazione.

Orari di lavoro 

Particolare attenzione meritano le modifiche relative all’articolo 18 “Orario di Lavoro” che consentono, da ora in avanti, di stipulare accordi individuali tra azienda e lavoratore per la modifica della distribuzione giornaliera senza che questo comporti l’obbligo di retribuire come straordinario la nona ora.

A tal riguardo è stato previsto che, in deroga al comma 1 che prevede le 8 ore ordinarie fisse, è possibile prevedere una distribuzione non uniforme dell’orario che contempli le 9 ore giornaliere ordinarie fisse in alcune giornate, alternate da giornate in cui l’orario sarà inferiore alle 8, come nell’esempio che segue:

  • Lunedì: 9 ore
  • Martedì: 9 ore
  • Mercoledì: 9 ore
  • Giovedì: 9 ore
  • Venerdì: 4 ore

È stato quindi espressamente previsto che sarà considerato lavoro straordinario solamente il superamento dell’orario di lavoro ordinario pattuito tra le parti, restando fermi i limiti di cui all’art. 22 comma terzo che prevedono: massimo 2 ore giornaliere di lavoro straordinario e 10 ore settimanali.

Tale nuova soluzione organizzativa può essere attivata a condizione che si tratti di una modifica strutturale e “non meramente transitoria”.

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