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Rifiuti da costruzione e demolizione: pubblicato il regolamento End of Waste

End of Waste

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.213 del 11-09-2024) il nuovo Decreto Ministeriale (DM) del 28 giugno 2024, n. 127 contenente il Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione (C&D) che abroga e sostituisce il precedente DM n.152/2022. Il decreto stabilisce nuovi parametri in base ai quali, a seguito di un adeguato processo di trattamento e recupero, le componenti inerti dei rifiuti (C&D) possano essere considerate ‘End of Waste’  ovvero “aggregati recuperati”, dei prodotti a tutti gli effetti, pronti per essere reimmessi sul mercato,  al pari degli aggregati naturali.

Obiettivi ed entrata in vigore

Nel nostro Paese vengono prodotti ogni anno circa 60 milioni di tonnellate di rifiuti C&D: di questi, 43 milioni di tonnellate di rifiuti inerti vengono avviati a recupero e gli aggregati recuperati prodotti vengono utilizzati prevalentemente in rilevati e sottofondi stradali (utilizzo limitato). L’obiettivo del nuovo DM è quello di promuoverne l’utilizzo anche e soprattutto nel confezionamento di calcestruzzi e nella produzione di cemento.

Il testo entrerà in vigore il prossimo 26 settembre e abrogherà il precedente DM n. 152 del 2022, bocciato dalle imprese soprattutto per la natura troppo restrittiva di alcuni limiti imposti alla presenza di contaminanti negli aggregati recuperati che avrebbero bloccato gli impianti di recupero con ripercussioni lungo l’intera filiera edile. Dal 26 settembre i produttori di aggregati recuperati avranno 180 giorni per presentare l’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ambientale e/o un aggiornamento della comunicazione di inizio attività qualora operino in regime di procedure semplificate ai sensi del D.Lgs 152/06 (art 214, 216).

End of Waste: principali novità introdotte

Rispetto alla norma precedente Il nuovo DM n.127/2024 prevede le seguenti novità:

  • valori limite differenziati per ogni contaminante, a seconda dell’utilizzo dell’aggregato recuperato (Tabelle All. 2 del DM 187/2024). Soglie generalmente più elevate e severe per gli aggregati recuperati da destinare a recupero ambientale (riempimento, colmata), limiti meno severi per le applicazioni avanzate (produzione di clinker da cemento, miscele bituminose, confezionamento calcestruzzi);
  • inclusione dei rifiuti (C&D) abbandonati nell’elenco dei codici ammessi per la produzione di aggregati recuperati;
  • aggiunta della UNI EN 13108 tra le norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell’aggregato recuperato;
  • Monitoraggio di 24 mesi entro il quale “valutare l’opportunità di procedere a una revisione dei criteri sulla base delle evidenze emerse.

Rimangono esclusi i rifiuti inerti interrati dall’elenco di quelli ammissibili per la produzione di aggregati recuperati.

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