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Bonus edilizia e crediti incagliati, l’Agenzia delle entrate fa chiarezza

Edilizia crediti incagliati

Bonus edilizia e crediti incagliati: l’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza sulle responsabilità del concessionario e su altri aspetti legati alla cessione ai correntisti bancari titolari di partita IVA.

L’Ente ha infatti emanato una circolare a commento delle modifiche introdotte dal Dl Aiuti-bis in materia di solidarietà passiva del cessionario o fornitore che acquisisce crediti d’imposta scaturenti dai bonus edilizi.

Confartigianato, da mesi, sta sollecitando il Governo per trovare adeguate soluzioni ai crediti incagliati delle imprese che hanno concesso lo sconto in fattura ma più in generale per far sì che, garantendo maggiori certezze agli operatori, possa ripartire il “mercato” dei crediti fiscali.

La circolare – fortemente sollecitata dalla Confederazione che nelle scorse settimane aveva aperto sul tema una interlocuzione diretta e proattiva con l’Agenzia delle entrate, a commento della normativa introdotta con il citato Dl che ha limitato la responsabilità solidale del cessionario o fornitore che ha concesso lo sconto in fattura ai soli casi di dolo o colpa grave – fornisce dettagliati chiarimenti vòlti a eliminare le incertezze sulle corrette condotte che gli operatori (in primis gli istituti di credito) devono porre in essere per evitare contestazioni in merito a un’eventuale loro responsabilità solidale.

Bonus edilizia e crediti incagliati, la responsabilità 

L’Agenzia afferma che il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, mentre la colpa grave ricorre «quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi».

Cessione del credito ai correntisti titolari di partita IVA

Inoltre, al fine di rendere concreta la possibilità di cedere i crediti da parte delle banche ai propri correntisti titolari di partita IVA, risulta particolarmente apprezzabile la precisazione che i cessionari non sono tenuti a effettuare la medesima istruttoria già svolta dalla banca a condizione che la banca cedente consegni al correntista-cessionario tutta la documentazione idonea a dimostrare che la stessa ha osservato la necessaria diligenza. Si evidenzia che la cessione dei crediti ai correntisti libera “capacità fiscale” in capo alle banche che potranno ritornare a operare sul mercato.

Sconto sul corrispettivo ed errori nella comunicazione 

La circolare, poi, ha fornito importanti indicazioni, frutto anche delle ulteriori sollecitazioni avanzate dalla Confederazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate, sulla possibilità di correggere gli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante in relazione agli interventi edilizi o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, indicandone le relative modalità.

In particolare, è stata riconosciuta la possibilità di avvalersi della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del D.L. 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione di opzione relativa alle spese sostenute entro gli ordinari termini (16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa).

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