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Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: tutte le novità del decreto Fisco-Lavoro

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il decreto “Fisco Lavoro”, in vigore dal 20 dicembre scorso, ha introdotto novità legislative in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La legge di conversione n.146 (D.L. 21 ottobre 2021) apporta infatti sostanziali modifiche al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito le novità in sintesi

Modifiche all’articolo 14

  • Riduzione dal 20% al 10 % della percentuale massima di lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro (lavoro irregolare).
    La percentuale comprende anche gli eventuali lavoratori autonomi occasionali cui il committente ha fatto ricorso omettendo di comunicare preventivamente all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente l’avvio delle loro attività.
    La percentuale si riferisce al totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
    L’accertamento della violazione comporta la sospensione dell’attività e una sanzione amministrativa da 2.500 a 5.000 euro.
  • Sospensione dell’attività, unitamente al pagamento di una somma aggiuntiva, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, come specificato nell’Allegato I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

ALLEGATO I
Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14

FATTISPECIEIMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi2.500 €
2Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione2.500 €
3Mancata formazione ed addestramento300 € per ciascun lavoratore interessato
4Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile3.000 €
5Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)2.500 €
6Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto300 € per ciascun lavoratore interessato
7Mancanza di protezioni verso il vuoto3.000 €
8Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno3.000 €
9Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi3.000 €
10Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi3.000 €
11Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)3.000 €
12Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo3.000 €
12-bisMancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto3.000 €

Modifiche all’articolo 18

Obbligo in capo al datore di lavoro di individuare, nell’ambito del personale in forza, uno o più lavoratori che svolgono funzione di preposto.

I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività previste; il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

La mancata individuazione del preposto prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Modifiche all’articolo 19

Ampliamento dei compiti del preposto che ha l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore qualora il medesimo non attui le disposizioni impartite o persista nell’inosservanza delle disposizioni:

Art. 19 – obblighi del preposto

  1. In riferimento alle attività indicate…, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
    • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

………………

f-bis)  in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

La violazione dei commi di cui sopra prevede, per il preposto, l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

Modifiche all’articolo 26

Obbligo in capo al datore di lavoro di indicare espressamente al datore di lavoro committente il nominativo del personale che svolge funzione di preposto.

L’obbligo ricorre nel caso di svolgimento delle attività in regime di appalto o subappalto ovvero nella circostanza in cui l’impresa sia incaricata di effettuare lavori, o di erogare servizi o forniture, all’interno della struttura del committente o nell’ambito del relativo ciclo di produzione.

La violazione dell’obbligo di cui sopra prevede l’arresto da due a 4 mesi o l’ammenda da 1500 a 6000 euro.

Modifiche all’articolo 37

Sono previste modifiche agli accordi attuativi del d.lgs. 81/08 in materia di formazione. Entro il 30 giugno 2022 sarà infatti compito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedere, tra l’altro, a:

  • individuare durata, contenuti minimi, modalità della formazione obbligatoria, nonché periodicità di aggiornamento, di datore di lavoro, dirigenti, preposti;
  • individuare le modalità di verifica finale di apprendimento (a fine corso di formazione) e le modalità di verifica dell’efficacia formativa durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Per il preposto, le attività formative andranno svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza biennale o comunque ogni qualvolta sia reso necessario in base all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.

Le modifiche apportate consistono inoltre nello specificare che le attività di addestramento dei lavoratori consistono nella prova pratica per l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e nello svolgimento di esercitazioni per l’applicazione delle procedure di lavoro in sicurezza.

È introdotto inoltre il tracciamento delle attività di addestramento in apposito registro, anche informatizzato.

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