In ottemperanza all’obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dall’art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, i soggetti che ricevono contributi o aiuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati sono tenute a fornire alcune informazioni relative ai benefici economici ricevuti tramite:
- nota integrativa al bilancio d’esercizio / consolidato;
- pubblicazione delle predette informazioni entro il 30.6 di ogni anno sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle non tenute alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese)
La pubblicazione delle informazioni tramite quest’ultima modalità interessa anche:
- micro-imprese/imprese individuali (compresi i contribuenti forfetari) / società di persone (che redigono il bilancio in forma abbreviata / soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa)
- associazioni / fondazioni / ONLUS
- associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale
- associazioni dei consumatori / utenti rappresentative a livello nazionale;
- cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri;
- altre imprese esercenti le attività di cui all’art. 2195, C.c. (società di persone, ditte
individuali, compresi i contribuenti forfetari / minimi tenute alla redazione della Nota integrativa)
Gli obblighi di pubblicazione sono esclusi nel caso in cui l’importo complessivo dei vantaggi economici ricevuti dal beneficiario sia inferiore a € 10.000 nel periodo considerato (il limite non è riferito alle singole erogazioni ma è da intendersi in senso cumulativo).
Il mancato rispetto dell’obbligo, la cui scadenza è prorogata al 1° gennaio 2022, comporta l’applicazione di uno specifico regime sanzionatorio (che risulta sospeso per il 2021 ad opera di un emendamento introdotto in sede di conversione del DL n. 52/2021, c.d. “Decreto Riaperture”):
- sanzione pari all’1% di quanto ricevuto (con un minimo pari a € 2.000);
- sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Ricordiamo che la pubblicazione delle informazioni di trasparenza come previsto dall’art. 35 del Dl. n. 34/2019, è esclusivamente riservata ai soci Confartigianato in regola con il pagamento dei contributi associativi (verranno pertanto verificate le posizioni di quanti invieranno la documentazione).
Il termine entro cui inviare la documentazione (relativa alle somme ricevute nell’anno solare precedente) è:
- per le agevolazioni ricevute nel 2021: 1° luglio 2022
- per le erogazioni ricevute nel 2022: 1° gennaio 2023