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Green Pass, alcuni chiarimenti per il settore Benessere

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In merito all’obbligo di Green pass per l’accesso ad alcune attività viene specificato che, relativamente al settore Benessere, tale misura non riguarda i centri estetici.

Sono invece soggetti all’obbligo i centri benessere.

Stante la sovrapponibilità di alcune attività che possono essere svolte sia nei centri estetici che nei centri benessere, si ritiene che l’unico elemento di certezza da utilizzare in caso di controlli da parte della pubblica autorità sia il codice attività.

Pertanto:

  • sono esclusi dall’obbligo di verifica del green pass i centri estetici (Codice attività 02.02)
  • sono soggetti all’obbligo di verifica del green pass tutti i centri benessere (Codice attività 04.10), indipendentemente dai trattamenti erogati (quindi anche in caso di svolgimento di un trattamento estetico, qualora vi fosse una cabina di estetica all’interno)

Inoltre, Confartigianato al fine di alleggerire le operazioni di verifica poste in capo alle imprese, ha veicolato alle Commissioni Affari sociali e Attività produttive della Camera un emendamento volto a chiarire le responsabilità di tale verifica.

L’emendamento è diretto ad escludere che possa derivare alcun tipo di responsabilità e di conseguenti sanzioni amministrative a carico dei titolari e dei gestori delle attività per le quali è previsto l’obbligo di richiedere il green pass.

Si ritiene infatti necessario chiarire che le eventuali responsabilità relative ai controlli sulla verifica dell’identità dei soggetti che esibiscono il green pass non possano gravare sugli esercenti. Tale compito spetta indiscutibilmente alle preposte autorità pubbliche di controllo.

 

immagine: freepik.com

Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo