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Assegno Unico temporaneo per i figli minori: al via le domande anche per i lavoratori autonomi

assegno unico

Dal 1° luglio è possibile presentare le domande per ottenere l’assegno unico temporaneo per i figli minori, un sostegno che riguarda anche i lavoratori autonomi ed è rivolto alle categorie che non ricevono gli assegni al nucleo familiare e ha precisi limiti ISEE.

L’assegno unico universale, invece, dal 2022 sarà destinato a tutte le categorie senza limitazioni di reddito e dovrà sostituire progressivamente tutte le misure attualmente previste, compresi assegni familiari e detrazioni per i figli a carico.

L’Assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere:
  1. cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  4. residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  5. in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità
L’importo mensile è determinato sulla base dei livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:
  • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
    Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

La domanda di Assegno temporaneo va presentata a partire dal 1° luglio e non oltre il 31 dicembre 2021.

Clicca QUI per leggere la scheda con tutte le indicazioni per utilizzare l’assegno unico temporaneo per i figli minori.

Per informazioni e assistenza contatta i nostri uffici del Patronato Inapa o compila il modulo per fissare un appuntamento.

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