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Nuovo Dpcm 18 ottobre 2020: misure aggiuntive per il contrasto alla diffusione del Coivd-19

Dpcm 18 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato un nuovo Dpcm del 18 ottobre 2020 contenente misure aggiuntive per il contrasto alla diffusione del virus Coivd-19.

Per quanto riguarda i servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentiti dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

A discrezione dei Sindaci può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento.

Sono vietate le sagre e le fiere di comunità, restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.

Sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico. E’ inoltre fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

E’ raccomandato che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale.

DPCM 18 ottobre 2020

Allegato A

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