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Decreto Agosto – Le misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia

decreto agosto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 104 del 2020, meglio noto come Decreto Agosto, provvedimento che si aggiunge ai precedenti decreti legge adottati per contrastare gli effetti sull’economia della pandemia COVID-19 (Cura-Italia, Liquidità, Rilancio, Semplificazioni).

Numerose le misure contenute nel DL di interesse per le piccole imprese, alcune di carattere generale, altre per specifiche categorie.

In materia fiscale, per quanto riguarda la proroga dei versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 c’è la possibilità di effettuare il 50% degli stessi in 24 rate mensili a decorrere dal gennaio 2021 e di effettuare i versamenti del secondo acconto di novembre 2020 entro il 30 aprile 2021 per i soggetti che applicano gli ISA e che presentano un calo di fatturato.

Il “pacchetto lavoro” prevede un rifinanziamento per 500 mln. di euro delle risorse per FSBA, che dovrebbero garantire l’integrale copertura delle prestazioni erogate da FSBA fino al 12 luglio 2020. Prorogata la cassa integrazione, ordinaria e in deroga, con un rifinanziamento per un totale di 1.600 milioni e per un nuovo periodo di 18 settimane per i Fondi di solidarietà alternativi, tra cui FSBA.

Il decreto contiene anche disposizioni di proroga o di rifinanziamento di misure che potrebbero, se ben utilizzate, contribuire alla ripresa economica come, ad esempio, quelle relative alla messa in sicurezza di edifici degli enti locali, di scuole di province e città metropolitane, per le piccole opere e per la rigenerazione urbana.

O come il rifinanziamento della Nuova Sabatini, del Fondo Centrale di Garanzia e del Voucher Innovation Manager. Così come non potranno essere sprecate le risorse destinate alla fiscalità di vantaggio per il Sud.

Di seguito una sintesi delle principali misure.

decreto agosto

FISCO E LAVORO

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga

I trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario possono essere riconosciuti a decorrere dal 13 luglio e fino al 31 dicembre 2020 per un nuovo periodo complessivamente di 18 settimane.

Le prime 9 settimane assorbono i precedenti periodi autorizzati e collocati, anche se parzialmente, prima del 12 luglio.

I trattamenti relativi alle seconde 9 settimane, concesse solo previa autorizzazione del periodo precedente, e decorso il periodo autorizzato, sono assoggettati a contributo addizionale nella misura del:

  • 9% per i casi di riduzione del fatturato inferiore al 20% (calcolato in base al raffronto tra il primo semestre 2020 e il corrispondente periodo del 2019)
  • 18% in caso di fatturato non in calo.

Il contributo addizionale non è dovuto laddove il fatturato sia diminuito del 20%, ovvero in misura superiore, nonché per coloro che abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Esonero del versamento dei contributi previdenziali

I datori di lavoro che nei mesi di maggio e giugno 2020 abbiano fruito dei trattamenti di integrazione ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario, e che non facciano richiesta delle prestazioni introdotte ai sensi dell’art. 1, sono esentati dai versamenti dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, da fruire entro il 31 dicembre 2020, nel limite del doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020.

NASPI e DIS-COLL

Proroga di ulteriori due mesi per la NASPI E DIS- COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dell’apprendistato e del lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dai contributi previdenziali per un periodo massimo di 6 mesi (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite di 8.060 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

Il beneficio è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato, successiva all’entrata in vigore del decreto, di un precedente rapporto a termine. Sono esclusi dall’esonero i lavoratori che abbiano avuto nei sei mesi precedenti l’assunzione un contratto a tempo indeterminato con la stessa impresa.

Proroga o rinnovo di contratti a termine

In conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, ferma restando la durata massima consentita di 24 mesi, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche senza indicazione delle causali purché l’atto di rinnovo o di proroga venga sottoscritto entro il 31 dicembre 2020.

Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 4 del presente decreto:

è precluso l’avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola di contratto di appalto;

▪ in merito ai licenziamenti individuali, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 604/1966 e sono sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge (e riguardanti le imprese con più di 15 dipendenti).

Il blocco dei licenziamenti, sia collettivi che individuali, non si applica alle seguenti ipotesi:

▪ cessazione definitiva dell’attività di impresa;

▪ accordo collettivo aziendale volto ad incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo stesso. In tal caso ai lavoratori sarà riconosciuta la NASPI;

▪ fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Si prevede, infine, che il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel corso del 2020, abbia proceduto ad un licenziamento per motivi economici, può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta della cassa integrazione, di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.

In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

Possibilità di beneficiare di un’ulteriore rateizzazione per i versamenti già sospesi di imposte, tributi, contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, il versamento al 16 settembre 2020 dell’intero importo dei tributi sospesi per effetto del COVID-19, o della prima delle quattro rate (come previsto dal DL Rilancio), può riguardare solo il 50% dell’intero importo dovuto. Il restante 50% può infatti essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Proroga secondo acconto ISA

È prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte dirette ed IRAP, dovuto per il periodo d’imposta 2020.

Sono interessati alla proroga i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi/compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione.

La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Proroga riscossione coattiva

Prorogata dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non, nonché la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, etc.

Proroga esonero TOSAP e COSAP

Proroga dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, esonero dal pagamento della TOSAP e COSAP a favore delle imprese di pubblico esercizio.

Sempre al 31 dicembre 2020, è prorogata la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di suolo pubblico, e la possibilità di posa in opera di strutture amovibili in strade senza chiedere la preventiva autorizzazione.

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

A favore di imprese, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di società/associazioni sportive con determinati requisiti, è riconosciuto un credito d’imposta del 50% sugli investimenti effettuati nel periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2020, con importo minimo di 10.000 euro.

SETTORE TURISTICO/RICETTIVO

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, che assumono lavoratori subordinati a tempo determinato o stagionali entro il 31 dicembre 2020 nel settore turistico e degli stabilimenti termali.

Lo sgravio è concesso per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dal momento dell’assunzione nel limite massimo di importo di esonero di 8.060 euro si base annua, riparametrata su base mensile.

Nuova indennità per i lavoratori stagionali danneggiati dall'emergenza COVID-19

Indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro alle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente Decreto, a patto che siano già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Fondo per la filiera della ristorazione

Istituzione di un fondo  finalizzato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data del 15 agosto 2020 con codice Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari, valorizzando la materia prima del territorio.

Il contributo spetta a condizione che fatturato e corrispettivi medi dei mesi del periodo marzo-giugno 2020 sia inferiore a tre quarti del fatturato e corrispettivi medi del periodo marzo-giugno 2019.

Il calo del fatturato non è richiesto per le imprese che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019.

Contributo a fondo perduto per attività dei centri storici

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico in forma imprenditoriale nei comuni capoluogo di provincia o città metropolitane che hanno registrato prima dell’emergenza COVID una determinata presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti.

Il contributo spetta a condizione che il fatturato di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato di giugno 2019. In particolare, l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;
  • 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Bonus affitti

Estende alle strutture termali il riconoscimento del bonus “affitti” del 60%. È inoltre prorogato di un ulteriore mese, per tutte le imprese, il suddetto credito d’imposta.

Estese alle guide ed accompagnatori turistici le misure di sostegno per il settore turistico previste dall’articolo 182 DL 34/2020.

Esenzione IMU

Esenzione dal pagamento della seconda rata IMU 2020 per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali, immobili D/2 e relative pertinenze, immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, bed and breakfast, residence e campeggi, discoteche, sale da ballo, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Esenzione per il 2020 anche per immobili D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici.

L’esenzione IMU è più ampia (anche per il 2021 e 2022) per immobili D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatrali, sale per concerti e spettacoli, sempreché i relativi proprietari siano anche gestori.

Ulteriori agevolazioni fiscali

Incentiva l’ammodernamento e la riqualificazione di strutture turistiche e termali già operanti nel territorio nazionale.

Viene riproposto, per il 2020 e 2021, il credito d’imposta per le relative spese sostenute, nella misura più elevata del 65%.

Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo