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Indicazione dell’origine dell’ingrediente primario di un alimento

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La Commissione Europea ha pubblicato le Linee Guida riguardanti l’applicazione a partire dal 1 Aprile p. v. del Regolamento di esecuzione n. 775/2018 circa le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.

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Dalle stesse Linee guida sono desumibili alcune regole di base, utili per supportare gli operatori nell’individuazione dell’ingrediente o degli ingredienti primari la cui origine, se diversa da quella dichiarata dell’alimento, va riportata in etichetta, e nel risolvere ulteriori dubbi applicativi.

A tal fine debbono essere tenuti in debito conto i parametri individuati nelle stesse Linee guide con riferimento non solo alle caratteristiche del prodotto, ma anche alla percezione ed alle aspettative dei consumatori ed al rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

  1. L’operatore del settore alimentare (OSA) è l’unico responsabile dell’individuazione dell’ingrediente o degli ingredienti primari.
  2. Il criterio quantitativo (ingrediente > del 50%) e il criterio qualitativo (ingrediente associato abitualmente alla denominazione dell’alimento) sono alternativi. L’operatore può anche individuare più di un ingrediente primario.
  3. Non esiste un collegamento automatico tra la dichiarazione del quid e l’identificazione dell’ingrediente primario in quanto l’ingrediente caratterizzante dell’alimento potrebbe non coincidere con l’ingrediente qualitativo primario che è normalmente associato dai consumatori alla denominazione dell’alimento.
  4. Quando non sono soddisfatte le condizioni previste nella definizione di ingrediente primario l’alimento risulta privo di un ingrediente primario.
  5. Fare attenzione con le enfatizzazioni in etichetta.
  6. Le norme sulla tracciabilità degli alimenti che prevedono indicazioni obbligatorie di natura geografica non costituiscono una indicazione di origine (le affermazioni come “made in”/ “fatto in”, “fabbricato in”, “prodotto in”, sono associate dai consumatori all’origine dell’alimento e pertanto, di norma, devono essere considerate come indicanti il suo paese di origine)
  7. Il regolamento (UE) n. 775/2018 non si applica ai termini geografici figuranti in denominazioni usuali, generiche e legali quando tali termini indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza. 
  8. Le verifiche sulla corretta applicazione del regolamento di esecuzione n. 775/2018 devono tener conto delle seguenti condizioni:
    • che l’operatore del settore alimentare (OSA) abbia indicato il Paese di origine o il luogo di provenienza dell’alimento, anche attraverso diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche. L’organo di controllo valuterà in tale proposito se tali apposizioni rientrino nelle deroghe espresse dal reg. (UE) n.775/2018 e dalle stesse Linee guida. In tale contesto gli organi di controllo potranno verificare anche la sussistenza delle condizioni di obbligatorietà di cui all’art. 26 comma 2 lett. a), nonché i profili connessi;
    • che l’operatore del settore alimentare (OSA) abbia individuato l’esistenza o l’assenza di un ingrediente primario;
    • che, qualora sia stato individuato un ingrediente primario, questo abbia un Paese d’origine (Paese dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, secondo il Codice Doganale – Regolamento UE 952/2013 art. 60) o un luogo di provenienza (“Qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il “Paese di origine”” – Reg. 1169/2011 art. 2.2.g.) diversi da quelli dell’alimento;
    • che, in caso di origine diversa fra ingrediente primario ed alimento, l’operatore del settore alimentare abbia indicato correttamente in etichetta l’origine dell’ingrediente primario.

L’individuazione dell’ingrediente primario è responsabilità dell’operatore che è tenuto a comunicare agli organi di controllo, su specifica richiesta, l’analisi effettuata nell’individuare l’ingrediente primario (sia esso quantitativo, qualitativo o assente). Spetta invece agli organi di controllo verificare la correttezza di tale analisi, senza sostituirsi all’operatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalle linee Guida.

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