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EMERGENZA CORONAVIRUS – Sospensione e allungamento dei mutui per micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria

emergenza coronavirus

Confartigianato informa che è stata perfezionata la sottoscrizione dell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 il quale, in continuità con l’Accordo per il Credito 2015, prevede per le micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus, la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento dei mutui.

La misura, adottata sulla scorta dell’emergenza in corso per l’epidemia, consente di estendere ai prestiti al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento delle scadenze delle rate.

La moratoria riguarda la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti che può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.

Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l’estensione della durata del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a breve termine e agrario di conduzione il massimo è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Nell’accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso, auspicando l’assicurazione della massima tempestività nella risposta e l’accelerazione delle procedure di istruttoria, oltre che l’attenzione alle operazioni a breve termine.

Da ultimo, l’ABI e le Associazioni di rappresenta delle imprese firmatarie si sono impegnate a promuovere, presso le competenti Autorità europee e nazionali, la modifica delle attuali disposizioni di vigilanza riguardo le moratorie, necessaria in una situazione emergenziale come quella attuale e l’ampliamento dell’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, con specifiche misure aggiuntive per agevolare l’accesso al credito.

L’accordo contiene infatti anche una serie di richieste per misure dedicate a imprese e famiglie in difficoltà:

  • incentivi pubblici per le imprese, in particolare accesso agevolato a linee di credito a breve termine, allungamento di finanziamenti a lungo termine e mitigazione perdite economiche
  • Fondo Garanzia PMI: aumento quota garantita per linee di credito a breve termine e allungamento scadenze di finanziamenti garantiti, con riferimento a operazioni oggetto di moratoria
  • Disposizioni UE di vigilanza sulle moratorie di banche e intermediari sui finanziamenti alle imprese

Infine, poiché, a seguito dell’entrata in vigore della Riforma del FCG non è più consentita ai soggetti beneficiari finali che abbiano in corso un prolungamento della durata della garanzia a seguito della moratoria, è stata richiesta la possibilità, per le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità e per le fattispecie strettamente connesse all’emergenza epidemiologica, di operare in deroga a quanto stabilito nelle vigenti alle attuali Disposizioni Operative del Fondo Centrale di Garanzia, dando quindi la possibilità di accedere al credito con garanzia MCC anche in presenza di prolungamenti della garanzia a seguito di moratoria l’ammissione alla garanzia stessa del Fondo per nuove operazioni finanziarie.

Va specificato che l’addendum sottoscritto dalle organizzazioni di impresa con ABI non riguarda i mutui privati. Tra questi soltanto i “mutui privati prima casa godono di una protezione pubblica realizzata attraverso il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. E’ prevista la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà (il Fondo sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione). In particolare, in relazione all’emergenza epidemica in atto, l’articolo 26 del Decreto Legge 9/2020, ha esteso le condizioni ordinarie di accesso al Fondo anche ai casi di Cassa integrazione o sospensione/riduzione oraria dei lavoratori.

Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile territoriale di Uni.Co al numero 0733 366 231.

Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo