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ESCLUSO DAL FORFETARIO DAL 2020 CHI HA PERCEPITO REDDITI LAVORO DIPENDENTE OLTRE € 30.000 E CHI HA EROGATO STIPENDI OLTRE € 20.000

Con la risposta al doppio question time del 5 febbraio 2020 il Mef conferma che sono esclusi dal regime forfetario dall’01/1/2020 quei soggetti che nel 2019 hanno percepito redditi per lavoro dipendente oltre € 30.000 ed hanno erogato stipendi oltre € 20.000

La legge di bilancio 2020 ha
introdotto due nuove condizioni per l’applicazione del regime forfetario. La
prima condizione di accesso è contenuta nella lettera b) del comma 54 che
consente l’adesione a coloro che hanno sostenuto, nell’anno precedente, spese
per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro
accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’articolo 50,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli
61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme
erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui
all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di
cui all’articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986.

La seconda, invece, è una causa
di esclusione ed è contenuta nella lettera d-bis) del comma 57 e dispone che
non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente
hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro.

Le predette condizioni hanno
creato una serie di dubbi in merito alla loro decorrenza e di conseguenza sono
state presentate due interrogazioni parlamentari alle quali in data 5 febbraio
2020 in commissione finanze alla Camera il sottosegretario Villarosa ha fornito
risposta.

In tale replica di fatto il Mef
nega l’applicazione posticipata della causa di esclusione sul cumulo dei
redditi da lavoro oltre i 30mila euro reintrodotta per il regime forfettario
dalla legge di Bilancio e afferma che le modifiche apportate al regime con la
legge di Bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato atto a
garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti
che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait, pertanto il requisito
(20mila euro di spese massime per lavoro dipendente o accessorio) e la causa di
esclusione (non aver percepito più di 30mila euro in qualità di lavoratore
dipendente) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento»
di tali soglie.

Secondo il Mef non è
ravvisabile alcun contrasto con lo Statuto del contribuente (legge 212/2000) e
quindi non è applicabile la linea interpretativa stabilita dalle Entrate con la
circolare 9/E/2019 con cui era stata concessa maggiore flessibilità nella
verifica sulla causa ostativa della detenzione di partecipazioni in Srl. In
quella occasione era stato stabilito, infatti, che nel 2019 il contribuente
poteva continuare ad applicare il regime forfettario nel 2019, ma avrebbe
dovuto rimuovere la causa ostativa (la quota nella Srl) entro la fine del 2019,
altrimenti sarebbe fuoriuscito dal 2020.

Per quanto riguarda invece il
divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente e/o assimilati oltre i
30mila euro, c’era già un precedente “sfavorevole” ai contribuenti. La
circolare 10/E/2016, in relazione alla stessa clausola inserita dalla legge di
Bilancio 2016 (legge 208/2015), ne aveva sancito l’applicazione immediata senza
alcuna possibilità di un anno sabbatico.

Sulla base di tale motivazioni,
quindi, il Mef conclude
che escono dal regime forfetario dal 2020 coloro che hanno erogato stipendi per
più di 20 mila euro e coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente
per più di 30 mila euro nel 2019
.

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