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IMPOSTA DI BOLLO E FATTURE ELETTRONICHE

L’introduzione generalizzata della fattura elettronica dal 1° gennaio 2019, ha comportato la necessità di modificare la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.

L’ammontare è determinato direttamente dall’Agenzia delle entrate, che incasserà il tributo il 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare, anziché entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio (come previsto in precedenza per la generalità dei documenti informatici).

La novità è stata introdotta dal decreto ministeriale 28 dicembre 2018, che ha modificato l’articolo 6, comma 2, decreto ministeriale 17 giugno 2014.

La nuova modalità e tempistica di assolvimento dell’imposta di bollo trova applicazione a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019 (come previsto dall’articolo 2 del D.M. 28 dicembre 2018).

1.   L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

In linea generale, l’IVA e l’imposta di bollo sono tributi tra loro alternativi. Ai sensi dell’articolo 6 della tabella B allegata al D.P.R. n. 642/72, le fatture recanti importi assoggettati ad IVA sono esenti in maniera assoluta dall’imposta di bollo.

Sono soggetti ad imposta di bollo nella misura di 2 euro le fatture (e altri documenti simili), di importo complessivo superiore a euro 77,47 (come previsto dall’articolo 13, Tariffa, parte prima, allegato A, DPR n. 642/1972), emesse in relazione ad operazioni:

  • fuori campo IVA, per mancanza del requisito oggettivo e soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5 DPR 633/72), ovvero territoriale (articoli da 7-bis a 7 septies, DPR 633/72);
  • non imponibili e relative a operazioni assimilate alle esportazioni, a servizi internazionali, a servizi connessi agli  scambi internazionali, a cessioni ad esportatori abituali;
  • esenti (art. 10, DPR 633/72);
  • escluse (art. 15 DPR 633/72);
  • poste in essere dai contribuenti in regime dei minimi e forfetario.

L’imposta si applica sulle fatture, sia cartacee sia elettroniche, con diverse modalità.

1.1  Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture

Le regole di assolvimento dell’imposta di bollo si differenziano a seconda della modalità di emissione della fattura: cartacea, o elettronica:

  • l’imposta di bollo sulle fatture cartacee è assolta mediante contrassegno (cioè la marca), oppure in modo virtuale (si tratta di una modalità prevista dagli articoli 15 e 15-bis, DPR n. 642/72, per determinate categorie di atti, appositamente autorizzati);
  • l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è assolta con le modalità stabilite dall’articolo 6, decreto ministeriale 17 giugno 2014 (cd “bollo virtuale”), con le scadenze e regole indicate nel successivo paragrafo.

2.   ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE: LA TEMPISTICA

Il decreto ministeriale 28 dicembre 2018 ha sostituito il comma 2 dell’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014, n. 146 (decreto che ha disciplinato le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, il cui articolo 6 ha normato l’assolvimento dell’imposta di bollo).

L’imposta di bollo è quindi dovuta nel seguente modo, a seconda della tipologia di atto:

  • per gli atti, registri e documenti il versamento dell’imposta di bollo va effettuato secondo le regole originarie, cioè in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • per le fatture elettroniche l’imposta di bollo va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo. Pertanto, l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 deve essere assolta entro il 20 aprile 2019 (data che cade di sabato, con la conseguenza che la scadenza slitterà al 23 aprile 2019 – primo giorno feriale successivo).

A regime, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovrà essere versata entro le seguenti scadenze:

Scadenze del versamento dell’imposta di bollo sulle FE
1° trimestre20 aprile
2° trimestre20 luglio
3° trimestre20 ottobre
4° trimestre20 gennaio

Sulla fattura elettronica va indicata la dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”, compilando il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” del file xml.

3. LA MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

La nuova formulazione della disposizione prevede che l’Agenzia delle entrate renda noto nell’area riservata del contribuente l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta in base ai dati delle fatture elettroniche transitate dal SDI.

Il soggetto passivo (il soggetto che emette le fatture) potrà eseguire il pagamento utilizzando:

  • l’F24 precompilato dall’Agenzia;
  • l’apposita funzionalità presente nell’area con addebito su conto corrente bancario o postale.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che i soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi dell’articolo 15 DPR 642/72, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunciare all’autorizzazione presentando apposita comunicazione scritta, congiuntamente alla dichiarazione con il numero degli atti e documenti emessi dal 1° gennaio al giorno in cui ha effetto la rinuncia.

Si ricorda, poi, che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall’articolo 6 del DM 17 giugno 2014. Al riguardo, a seguito della modifica apportata dal DM 28 dicembre 2018,si evidenzia che:

  •  il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento;
  • l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019 all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, un servizio per verificare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio.

I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunziare all’autorizzazione nelle modalità previste dall’articolo 15, comma 10, del citato D.P.R. 642/1972.

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