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COMUNICAZIONE DI ACCESSO AL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI RELATIVA AL 2018, DISPONIBILE LA PIATTAFORMA

E’ disponibile sull’area dedicata del sito dell’Agenzia delle entrate la piattaforma per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari relativa al 2018 e la dichiarazione sostituiva relativa agli investimenti effettuati nel 2017.

Il percorso per accedere alla suddetta piattaforma non è riportato nella scheda riepilogativa dell’agevolazione presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ma è stato indicato nelle FAQ pubblicate in data 24.09.2018 sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria (http://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/faq-sul-credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/).

Per assolvere correttamente a tale adempimento, quindi, è necessario seguire il percorso di seguito indicato:

  • accedere tramite le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS;
  • sezione “Servizi per”;
  • voce “comunicare”, in cui è possibile selezionare la voce “Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali”.

La citata piattaforma contiene le seguenti sezioni:

  • Comunicazione”, per la compilazione della comunicazione. Per beneficiare del credito d’imposta relativo all’anno 2018 la stessa deve essere inviata dal 22.09.2018 al 22.10.2018. Se nello stesso periodo vengono inviate più comunicazioni, è considerata valida solo l’ultima presentata.
  • Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2017: deve essere inviata dal 22.09.2018 al 22.10.2018. La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2018 può essere inviata dal 1° al 31 gennaio 2019 solo se è stata precedentemente inviata la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta.
  • Attestazioni” per visualizzare e stampare i modelli inviati e le relative ricevute.
  • Rinuncia” totale o parziale, agli effetti di una “comunicazione per l’accesso” al credito di imposta inviata. Tale comunicazione può essere presentata, per qualunque motivo, negli stessi termini per la presentazione della comunicazione stessa (22.09 – 22.10.2018). La rinuncia presentata fuori termine non sarà presa in considerazione. Non è possibile, invece, presentare una rinuncia agli effetti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.

Si evidenzia che nelle FAQ sono contenuti anche altri chiarimenti molto importanti per la corretta fruizione del credito.

Il chiarimento più atteso è dato dalla conferma che non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero. Pertanto, sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, oltre ai soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande in quanto in caso di insufficienza delle risorse disponibili, le stesse saranno ripartite in percentuale tra tutti i soggetti che, correttamente presentano nei termini la comunicazione telematica.

Altra precisazione attiene alla non ammissibilità al credito d’imposta delle spese sostenute per altre forme di pubblicità rispetto a quelle espressamente previste, come ad esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo): grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line, ecc.

Sono rilevanti ai fini della fruizione del credito d’imposta, le spese di pubblicità al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso, quindi sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, ma non quelli corrisposti alle concessionarie di pubblicità.

Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle imprese editoriali, ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

Documenti:

Link per l’approfondimento:

Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo