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IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Il D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 170 del 24 luglio 2018 adotta il regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

L’articolo 57-bis del decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 ha, inizialmente, introdotto un’importante agevolazione fiscale sotto forma di credito d’imposta a favore di imprese e professionisti per campagne pubblicitarie effettuate sulla stampa (locale o nazionale, quotidiana e periodica, anche on line) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, con l’intento di:

  1. incentivare le imprese e lavoratori autonomi ad impiegare strumenti pubblicitari al fine di accrescere e sviluppare la propria attività;
  2. “sostenere” il comparto dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale come riconosciuto dall’art. 2, comma 2, Legge n. 198/2016;

L’agevolazione in esame è stata estesa, ad opera dell’art. 4, D.L. n. 148/2017, agli enti non commerciali. Con la stessa norma è stata altresì allargata anche alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa on line.

 A CHI SPETTA LA DETRAZIONE

Possono beneficiare del credito di imposta le imprese, gli enti non commerciali e i lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica:

  • Titolari di reddito di impresa
  • Esercenti arti e professioni
  • Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

A decorrere dal 1° gennaio 2018 il beneficio consiste in un credito di imposta, in favore di imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, locale o nazionale, anche on line, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

SPESE AGEVOLABILI

  • Stampa locale o nazionale
  • periodica/quotidiana anche on-line
  • Emittenti televisive locali
  • Emittenti radiofoniche locali

MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d’imposta, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del d.lgs. 241/1997), previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, è pari al:

  • 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati
  • 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

 

  • 90% FRUIBILE DA:

MICROIMPRESE

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

START UP INNOVATIVE

  • 75% FRUIBILE DA:

ALTRI SOGGETTI

 

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.

Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici della medesima Agenzia, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante. E’ necessario attenersi rigorosamente alle istruzioni di compilazione rese note dall’Agenzia delle Entrate.

 DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO

Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati presentano, nel periodo dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, un’apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I soggetti interessati presentano la predetta domanda di fruizione del beneficio, usufruendo di una “finestra temporale” di trenta giorni, nella forma di una comunicazione telematica (una“prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione siglato il 5 giugno 2018 con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai fini della più corretta ed efficace gestione del credito d’imposta.

Per l’anno 2018, anche in relazione agli investimenti già effettuati nel periodo agevolato relativo al 2017, la finestra per la prenotazione si apre, per trenta giorni, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale quindi dal 22 settembre al 22 ottobre 2018.

COME CALCOLARE L’INCREMENTO

Come precedentemente indicato, il credito di imposta spetta unicamente sul valore incrementale delle spese per pubblicità sostenute in un anno rispetto all’anno precedente. Per tale ragione occorrerà:

  • individuare, ad esempio per quanto concerne il credito relativo agli investimenti effettuati nel 2017, l’ammontare di tali investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 fino al 31 dicembre 2017;
  • effettuare la stessa analisi per gli analoghi investimenti sostenuti nel medesimo periodo del 2016;
  • comparare i valori dei due esercizi, e verificare se è presente un incremento almeno pari all’1%;
  • presentare l’istanza di fruizione del credito;
  • contabilizzare il credito nell’esercizio di competenza dei costi;
  • utilizzare il credito in compensazione tenendo conto dell’eventuale decorrenza della sua fruizione

Esempio 1

La Alfa srl ha effettuato nel periodo dal 24.6.2016 al 31.12.2016 spese pubblicitarie sulla stampa per un importo pari a € 10.000. Per poter usufruire del bonus pubblicità nell’anno 2017deve sostenere (dal 24.06.2017 al 31.12.2017) almeno un importo pari a € 10.100 (10.000 +1%).

Nell’anno 2017 la Alfa srl ha effettuato spese pubblicitarie per € 23.000, pertanto il credito

d’imposta alla stessa spettante risulta pari a € 9.750 [(23.000 – 10.000) x 75%].

DETTAGLI DELLA MISURA DISPONIBILI SULLA CIRCOLARE INVIATA AGLI ASSOCIATI

 Per ogni eventuale dubbio o chiarimento:

Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo