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Divieti di circolazione: deroga per i veicoli che rientrano alla sede dell’impresa

divieti di circolazione

I chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti circa i divieti di circolazione

Il MIT ha chiarito l’applicazione della deroga dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati prevista dal calendario 2018 all’art. 3.2 b.

Nello specifico la nota si riferisce ai “veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi dell’impresa intestataria degli stessi, principale o secondaria, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 Km dalle medesime sedi a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali”.

La deroga è applicabile anche ai mezzi che circolano carichi purché rispettino due requisiti:

– il mezzo non si trovi ad una distanza superiore ai 50 Km dalla sede dell’impresa, a decorrere dall’inizio del divieto;

– l’autista dimostri, agli organi accertatori, che si trovi nel mezzo di un viaggio di rientro alla sede dell’impresa.

Il MIT, infine non ritiene condizione imprescindibile che il veicolo debba viaggiare a vuoto. Lo stesso veicolo, infatti, potrebbe far ritorno carico in sede per un’eventuale rottura di carico oppure essere predisposto per un nuovo trasporto il giorno successivo.

 

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